LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 24.03.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE VINCENZO TOMMASONE/F.C.RIETI SRL

RICORSO DEL CALCIATORE VINCENZO TOMMASONE/F.C.RIETI SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 2.3.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Vincenzo Tommasone del 5.10.2021 (ricevuto a mezzo pec il 21.10.2021), regolarmente notificato il 21.10.2021 alla società F.C. Rieti Srl (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4, del Regolamento L.N.D., nella versione vigente ratione temporis) e la mancata costituzione in giudizio della F.C. Rieti Srl (nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale rappresentante del calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata nonché l’ulteriore memoria e l’allegato atto di transazione depositati nell’interesse del Sig. Tommasone, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 15.12.2021, in persona del proprio legale rappresentante;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto il 19.1.2021 con la F.C. Rieti, per la stagione sportiva 2020/2021, a fronte di un compenso lordo di euro 5.500,00. Il sig. Tommasone, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di euro 4.000,00 (non avendo percepito, peraltro, alcun bonus governativo, stante la regolare conclusione del campionato), con la conseguenza che la stessa era, alla data del ricorso, ancora debitrice dell’importo di euro 1.500,00. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la condanna della F.C. Rieti Srl al “pagamento della complessiva somma di € 1.500,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

In occasione dell’udienza del 15.12.2021, il legale del ricorrente, ha chiesto un rinvio del procedimento ad una data successiva al 1° febbraio 2022, dando atto della pendenza di trattative tra le parti per il bonario componimento della controversia.

Il ricorrente ha depositato in data 10.2.2022 ulteriore memoria dell’8.2.2022 (regolarmente notificata sempre il 10.2.2022 alla società F.C. Rieti Srl, giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti) nella quale ha dato atto:  che le parti, nelle more del giudizio, avevano sottoscritto un accordo transattivo – allegato alla predetta memoria – che prevedeva il versamento dell’importo dovuto in due rate, ciascuna di euro 750,00, con scadenza in data 31.12.2021 e 30.1.2022;  che l’accordo prevedeva, in caso di mancato adempimento nei termini previsti (da intendersi essenziali), la decadenza dell’accordo stesso ed il diritto per il Sig. Tommasone di proseguire il contenzioso per il recupero dell’intera somma;  che la resistente versava unicamente – e, peraltro, in ritardo rispetto alla scadenza prevista – la prima rata pattuita; che nonostante i ripetuti solleciti la società non versava la seconda rata pattuita;  che l’accordo transattivo doveva intendersi risolto per inadempimento. Il ricorrente ha, pertanto, modificato l’originaria domanda chiedendo la condanna della F.C. Rieti Srl al “pagamento della complessiva somma di € 750,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.

All’udienza del 2.3.2022 il legale del calciatore si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la documentazione prodotta in atti – in particolare l’Accordo Economico e l’atto di transazione – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Tommasone, risultando provata sia la conclusione dell’Accordo Economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. – alla stregua del quale viene richiesto il pagamento – sia l’ammontare della somma pretesa – ridotta, rispetto all’originaria domanda di cui al ricorso introduttivo, per effetto del pagamento della prima rata prevista nell’accordo transattivo – in forza del compenso ivi indicato.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso – e vista la successiva memoria depositata – si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 750,00 e degli interessi dal dì dovuto al saldo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge). 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la F.C. Rieti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Vincenzo Tommasone dell’importo di € 750,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società F.C. Rieti Srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

 

 

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