LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 24.03.2022 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO/Ferdinando SFORZINI
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO/Ferdinando SFORZINI
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso contro il calciatore Ferdinando Sforzini del 02/07/2021, regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti;
RILEVATA
l’avvenuta proposizione del ricorso da parte della società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, la quale ha adempiuto le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D., e vista altresì la costituzione in giudizio del calciatore Ferdinando Sforzini nel termine perentorio prescritto dall’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.;
VALUTATI
il ricorso nonché le memorie prodotte dalle parti e tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite la società ricorrente, ed il ricorrente presenti all’udienza del 02.03.2022 assistiti dai propri legali rappresentanti;
OSSERVA QUANTO SEGUE
La S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso ha adito questa Commissione proponendo ricorso nei confronti del calciatore Sforzini, con riferimento a presunti inadempimenti dell’Accordo Economico sottoscritto tra le parti per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, a decorrere dal 09.09.2020, per un compenso lordo pari ad € 30.000,00 annui, oltre ad € 26.493,49 annui a titolo di indennità ex art. 94 ter, co. 7, N.O.I.F.
La ricorrente assume che il calciatore si sarebbe reso inadempiente rispetto all’accordo economico e, pertanto, chiede una riduzione proporzionale di quanto pattuito avvalendosi della clausola di cui all’art. 7 della medesima scrittura, ai sensi della quale la società ha diritto di ridurre proporzionalmente l’importo concordato in relazione alle assenze del calciatore ove quest’ultimo “non abbia fornito le prestazioni sportive o le abbia fornite in misura ridotta senza giustificati motivi ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall’attività sportiva”.
A fondamento della pretesa avanzata la società ricorrente espone che: i) a far data dal 28.01.2021, il calciatore avrebbe interrotto anzitempo le proprie prestazioni sportive in favore del club; ii) a far data dal 1.04.2021, il calciatore Sforzini avrebbe poi subito un infortunio che, secondo la società, non si sarebbe verificato in dipendenza e/o connessione con l’attività sportiva e che configurerebbe, pertanto, inadempimento all’accordo economico. Tale condotta risulterebbe ulteriormente aggravata dal fatto che lo Sforzini non si sarebbe sottoposto a visita medica presso gli specialisti incaricati dalla società, bensì soltanto presso medici di sua fiducia e dallo stesso remunerati. Anche nel corso dell’udienza, la società ha ribadito di non voler contestare l’effettiva verificazione dell’infortunio, bensì soltanto il suo nesso causale con l’attività sportiva disciplinata dall’accordo economico già in essere con la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso.
Ciò posto, la società chiede, in via principale, la riduzione del quantum debeatur per importi equivalenti alle mensilità da febbraio 2021 a giugno 2021 e, in via subordinata, la riduzione del quantum per le mensilità da aprile 2021 a giugno 2021 comprese.
Il calciatore si è ritualmente costituito eccependo, per un verso, l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 25 bis del Regolamento L.N.D., disposizione che non contempla alcuna legittimazione attiva in capo alle società, ma riconosce testualmente la facoltà di ricorso soltanto in capo ai calciatori e ai collaboratori della giustizia sportiva. Nel merito, la difesa dell’atleta evidenzia l’infondatezza delle tesi di parte ricorrente, evidenziando, per un verso, la sua completa disponibilità fino al 31.03.2021; per altro, in relazione all’infortunio occorso al calciatore dal 01.04.2021 in poi, contesta l’affermazione secondo cui l’indisponibilità non sarebbe causalmente riconducibile all’attività sportiva.
Ciò posto, il calciatore insiste per il rigetto della domanda di riduzione del quantum debeatur e, in via riconvenzionale, chiede che la Commissione accerti il suo credito derivante dall’accordo economico e condanni, per ciò, la società ricorrente al pagamento “delle somme a lui contrattualmente dovute per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e, segnatamente, delle somme di € 15.000 lordi ex art. 2 accordo inter partes ed € 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter comma VII NOIF”.
Alla luce della documentazione esaminata, la C.A.E. ritiene il ricorso infondato.
In via preliminare, è doveroso soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere la società legittimata alla sua proposizione. Se è vero, per un verso, che l’art. 25-bis del Regolamento L.N.D. non riconosceva la possibilità di ricorrere anche in capo ai club, non può fare a meno di rilevarsi come l’attuale versione della medesima disposizione regolamentare, traslata nel nuovo art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti a seguito delle più recenti modifiche apportate dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 165/A pubblicato in data 9.02.2022, stabilisce oggi che “il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese”. Pertanto, a far data dal 09.02.2022 è indubbia la legittimazione attività delle società a ricorrere dinanzi a questa Commissione.
Senonché, in considerazione del fatto che il ricorso risulta proposto lo scorso 02.07.2021, si pone un problema di applicazione temporale del nuovo art. 28 del Regolamento L.N.D., quest’ultimo entrato in vigore, con le innovazioni di cui sopra, qualche mese più tardi rispetto al ricorso della società.
A tal proposito la Commissione ritiene, anche e soprattutto in considerazione del principio di economia processuale, ammissibile il ricorso proposto dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, tanto più che esso sarebbe riproponibile fino al termine della corrente stagione sportiva e che un’eventuale declaratoria d’inammissibilità non potrebbe comunque impedire una pronuncia nel merito della vicenda.
Ciò posto, come premesso, il ricorso deve ritenersi infondato. Si osservi, infatti, come il calciatore abbia dato prova di essere stato a disposizione della società fino alla fine del mese di marzo 2021, avendo egli prodotto in giudizio documentazione atta a dimostrare il fatto che, pur non essendo quasi mai convocato per la partecipazione alle competizioni, egli era comunque disponibile a svolgere l’attività sportiva in favore della società ricorrente che, tuttavia, non ha offerto alcuna prova in merito alla presunta indisponibilità del calciatore.
Discorso diverso vale per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2021 fino alla fine della stagione. Al riguardo, è pacifico e non contestato che il calciatore fosse infortunato. Tuttavia, la Commissione è chiamata a decidere se l’infortunio patito dall’atleta sia o meno riconducibile alla pratica sportiva e, in definitiva, se l’indisponibilità conseguente all’infortunio possa, nel caso di specie, configurare inadempimento tale da giustificare la domanda di riduzione del compenso formulata ai sensi dell’art. 7 dell’accordo economico.
Sul punto, mentre la società assume di aver chiesto più volte al calciatore di sottoporsi a visita da parte dei propri medici, emerge dagli atti di causa che essa ha trasmesso solo due mail allo Sforzini, datate 2 aprile 2021 e 6 aprile 2021, con le quali ha chiesto delucidazioni circa il suo stato di salute e manifestato la necessità che egli si sottoponesse a visita presso i propri medici. Il calciatore effettivamente, non si era reso a ciò disponibile in un primo momento, ma ha successivamente comunicato alla società la propria disponibilità a sottoporsi a visita con mail datata maggio 2021. A fronte di tale comunicazione, tuttavia, il club non ha più risposto, così omettendo di dare seguito alle sue richieste iniziali e rispetto alle quali il calciatore aveva, seppur non immediatamente, manifestato la propria disponibilità.
Al fine di decidere in merito occorre considerare come la causa petendi del ricorso sia, in questo caso, la denunciata non riconducibilità dell’infortunio patito dall’atleta rispetto allo svolgimento dell’attività sportiva e, in definitiva, dell’attività lavorativa. Senonché, nell’aver allegato la propria tesi diretta ad escludere il nesso causale tra attività sportiva e verificazione dell’infortunio, la società non ha né documentato tale assunto, né ha formulato a questa Commissione apposita istanza istruttoria. A titolo esemplificativo, la ricorrente avrebbe potuto chiedere l’acquisizione officiosa della documentazione sanitaria del calciatore, ovvero che la Commissione disponesse una consulenza tecnica atta a dimostrare, eventualmente, la propria tesi difensiva. Nulla di tutto ciò è avvenuto e, pertanto, i fatti soltanto allegati dalla ricorrente non possono ritenersi provati.
Poiché l’onere della prova gravava in capo alla società ricorrente, considerato il principio fondamentale per cui chi “vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, il ricorso deve essere rigettato perché, nel caso di specie, la società non ha in alcun modo provato la sua tesi diretta a sostenere la non riconducibilità dell’infortunio patito dal calciatore rispetto allo svolgimento dell’attività sportiva.
Deve essere invece integralmente accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla difesa del calciatore, il quale ha allegato l’omesso pagamento delle somme dovute dalla società per le mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021 e, in assenza di prova contraria, questa Commissione ritiene che la società sia rimasta inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e che, pertanto, essa debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto in via riconvenzionale.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso proposto dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso perché infondato; accoglie integralmente la domanda formulata dal calciatore in via riconvenzionale e, per l’effetto, condanna la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento in favore del sig. Ferdinando Sforzini delle somme di € 15.000 lordi ai sensi dell’art. 2 dell’accordo economico e di € 18.246,74 a titolo di indennità ex art. 94 ter comma VII NOIF, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
Ordina alla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.