F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 223/CSA pubblicata il 25 Marzo 2022 – Ternana Calcio S.p.A

Decisione n. 223/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 206/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 206/CSA/2021-2022, proposto dalla società Ternana Calcio spa, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 088/Campionati Giovanili del 22.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’avv. Stefano Agamennone, uditi l’avv. Fabio Gotti ed il Sig. Paolo Tagliavento per la Società e sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Ternana Calcio s.p.a. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 250,00 alla stessa inflitta alla società dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico (cfr Com. Uff. n. 88 del 22.02.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Giovanissimi Interregionali società Ternana Calcio spa / Empoli F.B.C.20.02.2022.

A sostegno del provvedimento sanzionatorio assunto, il Giudice Sportivo ha addotto che la reclamante, al 38°del secondo tempo, avrebbe provveduto a sostituire 2 calciatori, dopo che erano già state effettuate altre sostituzioni in tre momenti di gara, ciò in violazione dell’art 12 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 11 del 10/09/2021).

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento dell’ammenda inflitta, ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo frutto dell’erronea refertazione del tempo delle sostituzioni da parte del direttore di gara, che nel proprio rapporto ha a tale riguardo indicato quattro distinti momenti: 20°, 30°, 36° e 38° minuto del secondo tempo, mentre secondo la reclamante la sostituzione indicata come avvenuta al 36° minuto del secondo tempo sarebbe in realtà quella effettivamente occorsa al 30° minuto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 marzo 2022, sono comparsi, per la parte reclamante, il Vice Presidente Paolo Tagliavento e l’avv Fabio Giotti, il quale ultimo, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Marco Bolognesi, arbitro della gara Empoli FBC / Ternana Calcio s.p.a. del 20.02.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, pur confermando il contenuto del proprio referto, non ravvisando motivi per discostarsi da quanto riportato nello stesso, ha anche dichiarato che, essendo trascorsi oltre 20 giorni dalla gara, non poteva ricordare con certezza l’accaduto.

Di contro, la Corte ritiene possa essere valorizzata la nota, prodotta agli atti di questo giudizio dalla Ternana Calcio e rilasciata il 22.2.2022 dalla società Empoli, nella quale quest’ultima Società, assumendosi le conseguenti responsabilità, ha dichiarato che le sostituzioni effettuate dall’odierna reclamante sarebbero effettivamente avvenute in tre e non in quattro distinti momenti della gara.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Ternana Calcio può dunque trovare accoglimento.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

 

 

L’ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                  Patrizio Leozappa               

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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