F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 224/CSA pubblicata il 25 Marzo 2022 – S.S.D. A.R.L. Italservice Pesaro Calcio A 5
Decisione n. 224/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 216/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Componente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 216/CSA/2021-2022, proposto dalla Italservice Pesaro Calcio A5, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5, di cui al Com. Uff. n. 892 del 28.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’Avv. Stefano Agamennone, udito l’Avv Filippo Pandolfi per la reclamante e sentito l’arbitro.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Italservice Pesaro Calcio A5 S.S.D s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Borruto Cristian Alejan, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5, di cui al Com. Uff. n. 892 del 28.02.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Calcio A5 Italservice C5/ Came Dosson C5 del 25.02.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo.”
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa, rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
Secondo la tesi della società reclamante, non si sarebbe trattato di condotta violenta, quanto piuttosto di comportamento gravemente antisportivo ex art 39 C.G.S., perché il calciatore, per liberarsi dalla marcatura di un avversario, per “acquisire una posizione di vantaggio per l’imminente ripresa del gioco”, lo colpiva con un gesto istintivo. La tenuità del gesto sarebbe confermata dal fatto che non si è reso necessario l’intervento dei sanitari ed il giocatore colpito ha potuto riprendere regolarmente a giocare.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 marzo 2022, è comparso per la parte reclamante l’avv. Filippo Pandolfi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.
Il Sig. Lorenzo Di Guilmi, arbitro della gara Italservice C5/ Came Dosson C5 del 25.02.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, precisando che il Borruto, nel tentativo di liberarsi di un avversario in occasione della ripresa del gioco, ha colpito volontariamente lo stesso con un pugno. Tenuto conto del disposto dell’art. 38 C.G.S. che, riguardo alla condotta violenta commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate effettive di gara, a questa Corte appare equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Italservice Pesaro Calcio A5 non può dunque trovare accoglimento
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce