C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – Ricorso della Società ASD ALICESE ORIZZONTI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 07.09.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Alicese – La Pianese disputata in data 05.09.2021, Coppa Italia Eccellenza

Ricorso della Società ASD ALICESE ORIZZONTI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 16 del 07.09.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Alicese – La Pianese disputata in data 05.09.2021, Coppa Italia Eccellenza

 

Con ricorso inviato con lettera raccomandata in data 13.09.2021, la Società ASD Alicese si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha sanzionato il dirigente accompagnatore sig.ra Barbero Simona con l’inibizione fino al 09.11.2021, per aver sottoscritto la distinta di gara dove era inserito un giocatore, Mane Souleymane, non regolarmente tesserato. La società ricorrente imputa il gesto ad una momentanea ed involontaria disattenzione, ridimensiona la condotta posta in essere dal tesserato, chiedendo una riduzione della sanzione. Si deve premettere come il ricorso sia inammissibile ed è pertanto preclusa ogni ulteriore considerazione ed analisi circa il merito della vicenda. Va precisato che per le fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia il comunicato ufficiale n. 50/A della L.N.D. ha ridotto i termini dell’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva, che pone quali condizioni di ammissibilità del reclamo il preannuncio del medesimo nonché il deposito del reclamo entro i 5 giorni dalla pubblicazione. Entrambi i requisiti sono carenti ed il ricorso è pertanto inammissibile.

La ricorrente non ha difatti inoltrato alcun preannuncio di reclamo. Inoltre, il reclamo è successivo al termine perentorio di 5 giorni dettato dalla norma sopra richiamata. Altra causa di inammissibilità del reclamo è poi la circostanza che il medesimo non è firmato. Condizione imprescindibile. Per questi motivi, si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società ASD Alicese Orizzonti con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

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