C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 14/10/2021 – Delibera – a) Ricorso della ASD Clavesana Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 10 del 30.09.2021 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Academy Canale – Clavesana Calcio disputata in data 24.09.2021
- Ricorso della ASD Clavesana Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 10 del 30.09.2021 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Academy Canale – Clavesana Calcio disputata in data 24.09.2021
La Società ricorrente si duole del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Cuneo, il quale deliberava di assegnare gara persa, con il risultato Academy Canale – Clavesana 3-0, alla società ricorrente in applicazione dell’art. 53 comma 2 delle NOIF e dell’art. 1 comma 10 del CGS. Decisione assunta a fronte del reiterato rifiuto della società ricorrente di scendere in campo una volta giunto sul terreno di gioco (ancorchè in ritardo) il direttore di gara. La ASD Clavesana chiede l’ “annullamento della partita persa a tavolino” . La Società ricorrente ha peraltro omesso di allegare al ricorso la prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte (ovvero all’Academy Canale). Comunicazione tassativamente prescritta dalle vigenti norme (vedasi l’art. 76 del codice di giustizia sportiva) che ne demandano l’onere al ricorrente entro termini prefissati. La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l’esame nel merito. Per questi motivi si dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla ASD Clavesana Calcio.
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