C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società ARQUATESE VALLI BORBERA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 30.9.2021 in riferimento alla gara ARQUATESE V.B. – BACIGALUPO del 19.9.2021 valida per il Campionato di Promozione – girone D

  1. Ricorso della Società ARQUATESE VALLI BORBERA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 24 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 30.9.2021 in riferimento alla gara ARQUATESE V.B. – BACIGALUPO del 19.9.2021 valida per il Campionato di Promozione – girone D

 

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato nei confronti della consorella BACIGALUPO per inosservanza dell’obbligo di impiego di giovani calciatori in quanto in occasione della gara in questione non avrebbe schierato alcun giocatore nato dopo il 1.1.2002. La decisione del GS si fonda sul fatto che non risultava – quantomeno agli atti – l’avvenuta trasmissione del preannuncio del reclamo alla squadra avversaria come imposto dall’art.67 c.1 CGS Invero, risulta agli atti di questa Corte che in data 20.9.2021 alle ore 15.03 il preannuncio di reclamo sia stato regolarmente trasmesso a mezzo pec alla società BACIGALUPO. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per l’ulteriore corso. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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