C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della A.S.D. SOLERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 7.10.2021, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore Camarchio Lorenzo (gara Calliano Calcio/Solero del 3.10.2021, valida per il Campionato di Prima Categoria Girone G)

  1. Reclamo della A.S.D. SOLERO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 27 del 7.10.2021, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore Camarchio Lorenzo (gara Calliano Calcio/Solero del 3.10.2021, valida per il Campionato di Prima Categoria Girone G)

 

Con il reclamo in oggetto, la società A.S.D. SOLERO richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. Camarchio Lorenzo, fornendo una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa dalle risultanze del rapporto arbitrale. Codesta Corte Federale Territoriale rileva che non risulta essere stato inviato il preannuncio di reclamo nei termini di cui all’art. 67 CGS; per tale ragione il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per tali motivi la Corte DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo proposto dalla A.S.D. SOLERO, con addebito alla reclamante della relativa tassa.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it