C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della società TORINO WOMEN A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per sei giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta CRISANTINO GIULIA in considerazione della condotta tenuta nei confronti del direttore di gara durante e dopo la partita SSD NOVARA F.C. – TORINO WOMEN A.S.D. disputata il 10 Ottobre 2021, Campionato Calcio Femminile Regionale – girone A

  1. Reclamo della società TORINO WOMEN A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per sei giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta CRISANTINO GIULIA in considerazione della condotta tenuta nei confronti del direttore di gara durante e dopo la partita SSD NOVARA F.C. - TORINO WOMEN A.S.D. disputata il 10 Ottobre 2021, Campionato Calcio Femminile Regionale - girone A

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 16/10/2021, tempestivamente preannunciato a mezzo pec in data 15/10/2021, la società TORINO WOMEN A.S.D. ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di sei giornate alla giocatrice Crisantino Giulia poiché “espulsa per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento sputava a terra vicino al piede dell'arbitro (atto ripugnante, indegno di una sportiva) e, successivamente, si rivolgeva in maniera ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, in più occasioni, con espressioni volgari e platealmente denigratorie del suo operato”. Nell’atto di impugnazione la Società si duole della decisione del Giudice Sportivo ed evidenzia che, sin dal primo tempo, il pubblico in tribuna si rendeva protagonista di pesanti offese nei confronti delle giocatrici ospiti, ingenerando un clima di ansia e preoccupazione nelle giovani atlete. Questa situazione si rifletteva sul terreno gioco, in cui si registravano ripetute interruzioni derivanti da falli di gioco che palesavano una significativa tensione. Inoltre, ad aggravare la condizione precaria delle giocatrici ospiti, si aggiunse la presenza di un tifoso del Novara, seduto appena fuori dalla rete che delimitava il terreno di gioco, che in maniera ripetuta e incessante offendeva Crisantino Giulia con la chiara intenzione di destabilizzarla. Al reclamo è allegata una dichiarazione dell’atleta squalificata con cui spiega che trattasi di una serie di malintesi, considerato che non era sua intenzione sputare vicino ai piedi dell’arbitro per offenderlo; che il gesto sarebbe stata una pura disattenzione derivante da un riflesso incondizionato; che dopo aver subito l’ennesimo fallo, dal quale derivava una tumefazione importante (di cui allega le foto, sebbene sprovviste di data), ha insistito per segnalare la situazione al direttore di gara, tuttavia, nemmeno in quell’occasione avrebbe rivolto pesanti insulti nei suoi confronti; che l’unico soggetto destinatario di insulti sarebbe stato il tifoso del Novara seduto poco oltre il terreno di gioco, il quale si rendeva protagonista di pesanti offese nei suoi confronti. Tali dichiarazioni venivano ribadite con memoria del 18/10/2021, sottoscritta dall’atleta, con cui, dopo aver ribadito quanto sopra, rivolgeva le scuse per l’accaduto e auspicava una riduzione della squalifica. Preliminarmente si osserva che il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Peraltro, nel medesimo referto si evidenzia la spiacevole situazione di disagio creatasi a seguito degli insulti (irriguardosi) ricevuti dall'atleta Crisantino Giulia da un sedicente tifoso del Novara.

Tuttavia, la provocazione di un soggetto esterno al terreno di gioco non può in alcun modo giustificare determinati gesti nei confronti del direttore di gara, il quale, risentito da questa Corte in merito ai fatti, ha confermato la condotta irriguardosa - durante e dopo la partita - della Crisantino Giulia, escludendo peraltro che lo sputo potesse ricondursi ad un gesto involontario. Ciò posto, l’unico elemento meritevole di valorizzazione in questa sede sono le scuse formulate dalla giocatrice che, seppur postume all’episodio, rendono ragionevole un’attenuazione della sanzione, ex art. 13 C.G.S., con l’auspicio che tali episodi fungano da lezione per il futuro. La squalifica di quattro gare effettive può ritenersi più congrua alla condotta, anche successiva all’illecito, tenuta dall’atleta. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, riduce la squalifica inflitta alla giocatrice Crisantino Giulia a quattro giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

 

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