C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società SPORTING ORBASSANO SSDARL avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 14.10.2021 in riferimento alla gara SPORTING ORBASSANO – VILLARBASSE del 12.10.2021 valida per il Campionato Serie C2 Calcio a 5 – girone B

  1. Ricorso della Società SPORTING ORBASSANO SSDARL avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 14.10.2021 in riferimento alla gara SPORTING ORBASSANO – VILLARBASSE del 12.10.2021 valida per il Campionato Serie C2 Calcio a 5 - girone B

 

La reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo limitatamente alla sanzione inflitta al capitano BORELLO Gabriele al quale è stata comminata la squalifica sino al 10.12.2021 in quanto “il capitano Gabriele Borello ha sottoscritto la distinta di gara” in assenza del dirigente accompagnatore in occasione della gara in questione a cui ha partecipato il giocatore Stefano MACCARONE non avente titolo a prendervi parte in quanto non regolarmente tesserato. Nulla quaestio sulla irregolare posizione del giocatore MACCARONE che, peraltro, non è nemmeno oggetto di reclamo (e così le sanzioni della perdita della gara e della ammenda). Questione diversa è quella oggetto del reclamo ovvero la squalifica del capitano invece della inibizione del dirigente accompagnatore. Il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata senza indicare sulla base di quale disposto normativo ha ritenuto sanzionabile il capitano. A prescindere dalla evidente iniquità di una tale sanzione laddove si colpisce il capitano per fatti che non attengono al suo comportamento in campo o al comportamento dei suoi compagni non identificati così come previsto dall’art.5 CGS, occorre rilevare che il CGS non prevede alcuna surroga del capitano nelle responsabilità del dirigente accompagnatore nel caso di impiego di calciatori non aventi titolo per prendere parte alla gara. Le responsabilità del dirigente accompagnatore trovano causa nei doveri di controllo che derivano dal suo ruolo e che non possono di certo ritenersi trasferiti in capo al capitano in caso di sua assenza. Il mero fatto che il capitano sottoscriva la distinta assumendosi la responsabilità della fedeltà della medesima (ovvero corrispondenza fra nominativo in distinta e persona presente) non comporta di certo l’assunzione in capo al giocatore dei doveri nascenti dal ruolo di dirigente e delle relative responsabilità. La sottoscrizione della distinta è stata apposta dal Gabriele BORELLO in quanto capitano non in quanto dirigente accompagnatore f.f. Ritiene, pertanto, questa Corte che le responsabilità del dirigente accompagnatore in tema partecipazione dei calciatori ove lo stesso sia assente vadano ascritte ad altro dirigente eventualmente presente o in ultima analisi al Presidente.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente ricorso e per l’effetto annulla la squalifica inflitta al giocatore Gabrielle BORELLO. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo affinché assuma eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Presidente Giuseppe ESPOSITO, legale rappresentante pro tempore. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

 

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