C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2021 – Delibera – a) Reclamo della Società A.S.D. RG TICINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per cinque giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta SHEHU JOEL in considerazione della condotta tenuta nei confronti di un avversario durante la partita A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – A.S.D. RG TICINO disputata il 9 Ottobre 2021, nell’ambito del Torneo Regionale Under 16 – girone A

  1. Reclamo della Società A.S.D. RG TICINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 14/10/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per cinque giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta SHEHU JOEL in considerazione della condotta tenuta nei confronti di un avversario durante la partita A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - A.S.D. RG TICINO disputata il 9 Ottobre 2021, nell’ambito del Torneo Regionale Under 16 - girone A

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 18/10/2021, tempestivamente preannunciato a mezzo pec in data 16/10/2021, la società A.S.D. RG TICINO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di cinque giornate al giocatore Shehu Joel per “condotta violenta particolarmente antisportiva: a seguito di un fallo di gioco commesso ai danni di un avversario, gli camminava intenzionalmente sulla gamba con i tacchetti provocandogli forte dolore”. Nell’atto di impugnazione la Società reclamante, pur non contestando l’episodio in sé, chiede la riduzione della squalifica evidenziando che l’episodio che ha determinato l’espulsione del giocatore Shehu Joel è avvenuto durante un’azione di gioco, in cui la concitazione agonistica del momento ha prodotto, senza alcuna intenzionalità lesiva, quel comportamento. Il reclamante evidenzia altresì che il responsabile del gesto, una volta appreso della pesante squalifica, si è dimostrato mortificato e ha rappresentato le proprie scuse alla Società e anche all'avversario, il quale fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza lesiva. Il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie il referto arbitrale appare fedele alla motivazione adottata dal Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata, smentendo peraltro la ricostruzione offerta dal reclamante nella parte in cui descrive il gesto ‘durante’ un’azione di gioco, atteso che il direttore di gara specifica che il giocatore Shehu Joel veniva espulso perché “dopo aver commesso un fallo ed essere stato ripreso verbalmente ... nel momento di allontanarsi dal luogo del fallo, vedendo il giocatore avversario ancora a terra gli camminava volontariamente sulla caviglia schiacciandola a terra…”. Ciò posto, l’unico elemento meritevole di valorizzazione in questa sede è la giovane età dell’atleta squalificato che, unitamente all’atteggiamento consapevole dimostrato dalla sua Società e alle scuse formulate nel reclamo rendono ragionevole un’attenuazione della sanzione, ex art. 13 C.G.S., a quattro gare effettive di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Shehu Joel a quattro giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

 

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