C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/11/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD MONCALIERI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ORBASSANO ASPA – MONCALIERI del 17.10.2021, Campionato di Prima Categoria girone E
- Ricorso della Società ASD MONCALIERI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ORBASSANO ASPA - MONCALIERI del 17.10.2021, Campionato di Prima Categoria girone E
Con ricorso inviato a mezzo PEC in data 22.10.2021, la Società Moncalieri Calcio si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato, in capo al calciatore Di Giovanni Alessandro, la squalifica per 10 giornate “per condotta violenta e discriminatoria ai danni di un avversario, consistente nell’averlo insultato con espressioni denigratorie per orientamento sessuale ed averlo successivamente colpito con uno schiaffo al volto” La società ricorrente anzitutto contesta il fatto che il calciatore Di Giovanni abbia posto in essere una condotta violenta. In secondo luogo, evidenzia come l’espressione “ma sei ricchione?” sia stata pronunciata dal proprio tesserato all’indirizzo di un avversario al termine di un contrasto di gioco in occasione del quale, sempre il Di Giovanni, era stato volontario colpito dal medesimo avversario alle proprie parti intime. La reazione verbale non sarebbe pertanto da ricondurre nell’ambito delle espressioni denigratorie per orientamento sessuale. La ricorrente chiede di contestualizzare meglio l’intera vicenda ed invoca un consistente ridimensionamento della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce le azioni compiute dal calciatore Di Giovanni e le conseguenti responsabilità. Il medesimo, diversamente da quanto asserito nel ricorso, si è reso responsabile di una condotta inequivocabilmente violenta, in quanto “colpiva l’avversario con uno schiaffo al volto”. Allo stesso tempo, sempre il Di Giovanni si è reso responsabile di una condotta verbale riconducibile nell’alveo dei “gesti discriminatori” presi in esame e sanzionati dal CGS. L’espressione “frocio di merda non mi toccare i coglioni” è stata colta in maniera nitida (in quanto urlata) dal direttore di gara e non si presta ad alcun ridimensionamento o interpretazione alternativa. La parola proferita (diversa da quella riportata nel ricorso) non può difatti essere catalogata come mera espressione gergale ed inurbana, in quanto, coglie un aspetto dell’orientamento sessuale che rappresenta proprio il “bene giuridico” che la norma sanzionatoria si prefigge di tutelare. Corretta appare pertanto la valutazione operata dal giudice sportivo, nonché equilibrata e proporzionata al complessivo comportamento appare la sanzione. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata alle condotte poste in essere ed alle responsabilità del tesserato. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della Società ASD MONCALIERI CALCIO con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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