C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/11/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD ALESSANDRIA LIONS 2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Alessandria Lions – Pro Villafranca disputata in data 17.10.2021, Allievi Under 18 Regionali Girone D

  1. Ricorso della Società ASD ALESSANDRIA LIONS 2014 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 21.10.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Alessandria Lions – Pro Villafranca disputata in data 17.10.2021, Allievi Under 18 Regionali Girone D

 

Con ricorso inviato a mezzo PEC in data 26.10.2021, la Società ASD Alessandria Lions 2014 si duole della decisione con la quale il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Virgillito Gabriel Carmelo con la squalifica per 10 gare per comportamento discriminatorio “per origine” nei confronti di un calciatore avversario.

La società ricorrente chiede una sostanziosa riduzione della sanzione inflitta contestando fermamente la matrice discriminatoria della frase pronunciata dal proprio tesserato. Si deve premettere come il ricorso sia inammissibile ed è pertanto preclusa ogni ulteriore considerazione ed analisi circa il merito della vicenda. L’articolo 76 del nuovo codice di giustizia sportiva, difatti, pone quali condizioni di ammissibilità del reclamo il preannuncio del medesimo entro i 2 giorni dalla pubblicazione (nonché il deposito del reclamo entro i 5 giorni dalla pubblicazione). Il primo requisito è nel caso di specie carente ed il ricorso è pertanto inammissibile. La ricorrente non ha difatti inoltrato alcun preannuncio di reclamo, limitandosi all’invio a mezzo PEC del reclamo allo scadere del quinto giorno dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi, si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società ASD Alessandria Lions 2014 con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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