C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 18/11/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto da A.S.D. BEIBORG avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 31 del 21/10/2021 in riferimento alla gara BORGARETTO CALCIO – CROCETTA CALCIO disputata il 16/10/2021 nell’ambito del Campionato Under 18.

  1. Reclamo proposto da A.S.D. BEIBORG avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 31 del 21/10/2021 in riferimento alla gara BORGARETTO CALCIO – CROCETTA CALCIO disputata il 16/10/2021 nell’ambito del Campionato Under 18.

 

L’A.S.D. BEIBORG, in persona del Presidente pro tempore reclama avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo giocatore SORCE GIROLAMO FEDERICO di irrogazione della sanzione della squalifica fino al 30.10.2023 “Per il comportamento violento di estrema gravità, consistente nell’aver tirato un pugno sul viso di un avversario, un ulteriore pugno con l’avversario già a terra e ancora un calcio sul torace. L’avversario in questione perdeva i sensi, presentava un grosso taglio e un tumefazione allo zigomo. Il signor Sorce desisteva dal comportamento violento solo dopo l’intervento dei suoi compagni e la gara veniva momentaneamente sospesa in attesa dei soccorsi.” La reclamante, pur deplorando il comportamento del proprio giocatore, ha evidenziato che lo stesso era stato durante la gara oggetto di continue condotte antisportive del giocatore del Crocetta Calcio, quali schiaffi alla nuca, dita negli occhi, ecc., non rilevate dall’arbitro, che lo avevano esasperato; che il giocatore colpito non aveva perso i sensi e che all’arrivo dell’ambulanza ha dichiarato di voler guardare la fine della gara. Richiedeva pertanto che la sanzione venisse ridotta in rapporto all’effettiva gravità dei fatti, sollevando altresì il dubbio che il giocatore avversario colpito fosse in realtà maggiorenne; richiedeva altresì di essere sentita, unitamente al giocatore sanzionato, assistito dall’Avv. Maria Turco. Anche il Crocetta Calcio faceva pervenire le proprie controdeduzioni in data 2.11.2021, contestando le illazioni della Beiborg circa la presunta maggiore età del proprio giocatore oggetto del comportamento sanzionato, signor Cristea George Vasile, e biasimando i tentativi della stessa di screditarla. All’audizione tenutasi il 12.11.2021, così rinviata per impedimento dell’Avv. Maria Turco, compariva la società Beiborg, in persona della delegata signora Elena Ronco, nonché l’Avv. Maria Turco, la quale depositava note di udienza e ribadiva che il comportamento, pur esecrabile, era scaturito da un contesto di provocazione e che il signor Cristea, pur colpito, non aveva subito gravi conseguenze; produceva dichiarazioni attestanti lo svolgimento dei fatti come narrati, insistendo nell’istanza di riduzione della sanzione.

Veniva altresì sentito il giocatore Sorce Girolamo Federico il quale dichiarava: ”mi pento di quello che ho fatto; gioco da dieci anni e non mi era mai successa una cosa del genere”. Egli ha inoltre manifestato la volontà di presentare le proprie scuse al giocatore avversario colpito, del quale è peraltro risultata la minore età. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che dalla lettura del referto arbitrale emerge il gravissimo comportamento di aggressione del giocatore nei confronti dell’avversario, il quale risulta aver lasciato il campo da gioco sulle sue gambe all’arrivo dell’ambulanza. Valutata la estrema gravità del comportamento del giocatore, tenuto conto altresì del ravvedimento dimostrato, ritiene equo riproporzionare la sanzione inflitta, riducendola alla squalifica fino al 31.3.2023. La Corte d’Appello, per quanto sopra ACCOGLIE PARZIALMENTE il reclamo proposto da A.S.D. BEIBORG, rideterminando la sanzione inflitta al giocatore SORCE GIROLAMO FEDERICO nella squalifica fino al 31.3.2023. Per quanto sopra dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

 

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