C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 18/11/2021 – Delibera – a) Reclamo della G.S.D. ACCADEMIA PERTUSA TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 34 del 04.11.2021, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica per tre gare al giocatore El Bakri Youssef e la squalifica fino al 03.12.2021 all’allenatore Somma Antonino (gara Pecetto Calcio / Accademia Pertusa Torino del 31.10.2021, valida per il Campionato Under 15 Regionali girone E)

  1. Reclamo della G.S.D. ACCADEMIA PERTUSA TORINO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 34 del 04.11.2021, con i quali veniva comminata, rispettivamente, la squalifica per tre gare al giocatore El Bakri Youssef e la squalifica fino al 03.12.2021 all’allenatore Somma Antonino (gara Pecetto Calcio / Accademia Pertusa Torino del 31.10.2021, valida per il Campionato Under 15 Regionali girone E)

 

Con il reclamo in oggetto, la società Accademia Pertusa Torino richiede una riduzione delle sanzioni comminate dal giudice sportivo, ritenendo che il comportamento del giocatore squalificato non possa essere equiparato ad una condotta violenta, mentre pur non negando e scusandosi per l’affermazione ironica e canzonatoria rivolta dall’allenatore al direttore di gara, adduceva come il sig. Somma si fosse prodigato per tranquillizzare il proprio dirigente allontanato dal terreno di gioco e riteneva la sanzione eccessiva. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, deve anzitutto rilevare l’inammissibilità del ricorso relativamente alla sanzione comminata all’allenatore: ai sensi dell’art. 137 comma 3 del CGS non sono infatti impugnabili, nel campionato di riferimento, le squalifiche per periodi inferiori ad un mese comminate a tecnici e dirigenti, come nel caso di specie. Per quanto attiene invece alla squalifica del giocatore El Bakri Youssef, la stessa si ritiene equa e commisurata al comportamento tenuto dal medesimo. Il rapporto arbitrale riporta infatti come tale giocatore, dopo essere stato espulso per avere violentemente spinto e fatto cadere a terra un avversario che rallentava la ripresa del gioco, veniva allontanato dai compagni in quanto voleva aggredire il direttore di gara. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale RESPINGE il reclamo per quanto attiene alla squalifica comminata al giocatore sig. El Bakri Youssef DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo relativamente alla squalifica comminata all’allenatore sig. Somma Antonino. Addebita alla G.S.D. Accademia Pertusa Torino la tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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