C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 25/11/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società ASD Athletic Asti avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 17 del 04.11.2021 della delegazione provinciale di Asti, in relazione alla gara ATHLETIC ASTI – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA disputata in data 31.10.2021, Campionato Terza Categoria Girone A

  1. Ricorso della Società ASD Athletic Asti avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 17 del 04.11.2021 della delegazione provinciale di Asti, in relazione alla gara ATHLETIC ASTI – MEZZALUNACALCIO VILLANOVA disputata in data 31.10.2021, Campionato Terza Categoria Girone A

 

Con ricorso inviato in data 09.11.2021, la società Athletic Asti si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Morello Domenico con la squalifica per cinque giornate per avere insultato e minacciato il direttore di gara, tirando altresì il braccio del medesimo all’atto della notifica dell’espulsione di un compagno di squadra. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente evidenzia come l’intervento del Morello non fosse volto ad aggredire il direttore di gara, bensì diretto ad attirare l’attenzione del medesimo. Il Morello, in sintesi, avrebbe cercato di placare il compagno di squadra Fanelli, espulso dal direttore di gara ed abbandonatosi a gesti e parole di assoluta gravità verso l’arbitro. Nelle concitate fasi conseguenti all’espulsione del Fanelli, Il Morello avrebbe cercato di rasserenare la situazione e mediare con il direttore di gara, in tal modo cercando di limitare e contenere i gravi gesti del compagno di squadra. La Corte pone in evidenza come il referto arbitrale non lasci margine di dubbio circa la condotta effettivamente posta in essere dal Morello verso il direttore di gara. Il calciatore si alterò abbandonandosi a parole e gesti indirizzati all’arbitro e correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo. E’ altrettanto indubbio che tale gesto, da censurare, sia stato la conseguenza di una condotta ben più grave posta in essere dal compagno di squadra Fanelli. Così come non si può ignorare il fatto che la società ricorrente non solo non abbia presentato reclamo contro la pesante squalifica inflitta al Fanelli ma abbia dichiarato di aver messo fuori rosa il medesimo, in tal modo censurandone la condotta. Da ultimo si rimarcano le scuse presentate dal calciatore Morello. La complessiva condotta tanto del calciatore Morello quanto della società consentono di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto accaduto.

Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si RIDUCE A tre giornate la squalifica comminata al giocatore Morello Domenico. Si dispone il pagamento della tassa di reclamo.

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