C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto da ASD QUARONESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/11/2021 in riferimento alla gara DINAMO BAGNELLA 1972 – ASD QUARONESE disputata il 14/11/2021 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone A

  1. Reclamo proposto da ASD QUARONESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/11/2021 in riferimento alla gara DINAMO BAGNELLA 1972 – ASD QUARONESE disputata il 14/11/2021 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria - Girone A

 

Con reclamo pervenuto il 23.11.2021, preceduto da regolare preannuncio, ASD QUARONESE ha contestato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della squalifica per tre gare effettive nei confronti del giocatore GIACCHERO FABRIZIO, “per condotta violenta, consistente nell’aver rivolto minacce nei confronti del direttore di gara” nonché della inibizione fino al 17.12.2021 nei confronti del dirigente BUSTI ALBERTO EZEQUIE, in quanto “Al termine della gara rivolgeva insulti all’arbitro” e della inibizione fino al 14.1.2022 nei confronti del massaggiatore BOTTA SANDRO, poiché “ Al termine della partita rivolgeva insulti e minacce al direttore di gara”. La reclamante osserva che al giocatore, nonché ai dirigenti, non sarebbe stato espressamente formalizzata l’espulsione di cui si fa menzione nel comunicato e pertanto richiede la revisione delle decisioni assunte. Il Collegio rileva preliminarmente che la sanzione della inibizione fino al 17.12.2021 nei confronti del dirigente BUSTI ALBERTO EZEQUIE non è impugnabile, in quanto l’art. 137, comma 3, lett. b) del C.G.S. non consente l’impugnazione dei provvedimenti di inibizione e squalifica per tecnici e massaggiatori “fino ad un mese. Quanto al giocatore GIACCHERO FABRIZIO la Corte rileva che dal referto arbitrale emerge che la sanzione sia stata irrogata per comportamenti tenuti a gara conclusa: “a fine gara, venivo avvicinato dal calciatore Giacchero Fabrizio Mario (n.13, Quaronese), il quale, dopo avermi definito “scarso”, sosteneva di avere influenti conoscenze in Federazione e che quella sarebbe stata la mia ultima partita da arbitro. Lo stesso reiterava minacce e cattiverie durante il rientro verso gli spogliatoi”. In relazione infine alla sanzione inflitta al signor BOTTA SANDRO, anche questa risulta inflitta per insulti e comportamenti minacciosi tenuti a fine gara. Alla luce di quanto riportato, richiamata l’efficacia privilegiata del referto, si ritengono infondate le ragioni addotte dalla reclamante e congrue le sanzioni applicate in relazione ai comportamenti descritti, non contestati. Per quanto sopra la Corte DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto in relazione alla squalifica inflitta al dirigente BUSTI ALBERTO EZEQUIE. RESPINGE il reclamo proposto avverso le sanzioni irrogate nei confronti del giocatore GIACCHERO FABRIZIO e del dirigente BOTTA SANDRO confermando le decisioni del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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