C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 18/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta CHESTA LEONARDO in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario con una gomitata durante la partita A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD – A.S.D. CHERASCHESE 1904 disputata il 14 novembre 2021, nell’ambito del Campionato Allievi Regionali Under 17, girone D
- Reclamo della società A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 36 del 18/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta CHESTA LEONARDO in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario con una gomitata durante la partita A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD - A.S.D. CHERASCHESE 1904 disputata il 14 novembre 2021, nell’ambito del Campionato Allievi Regionali Under 17, girone D
Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 23/11/2021, tempestivamente preannunciato in data 20/11/2021, la società A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica di tre giornate al giocatore Chesta Leonardo per “condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario con una gomitata”. Nell’atto di impugnazione la Reclamante, pur non contestando la decisione arbitrale dell’espulsione diretta, considerata corretta, evidenzia che la squalifica di tre giornate appare eccessiva. Infatti, nel reclamo si osserva che l’azione violenta si sarebbe verificata durante un’azione di gioco nel corso della quale il Chesta Leonardo, destinatario di una trattenuta reiterata di un avversario, “sbracciava” per divincolarsi. Tuttavia, il gesto rappresentava più un gesto di frustrazione per il fallo subito che non un’azione violenta nei confronti dell’avversario, in relazione alla quale si porgevano le scuse sin da subito. Il rapporto arbitrale, effettivamente, nel descrivere la condotta che ha giustificato l’espulsione chiarisce che “subito dopo aver fischiato il fallo il Chesta Leonardo colpisce con una gomitato il n. 8 della Cheraschese". Di conseguenza è possibile interpretare il gesto del calciatore espulso come un eccesso di foga agonistica, sconsiderato e incontrollato, piuttosto che come un’azione violenta pura. Infine, l’assenza di effetti lesivi in capo all’avversario, unitamente alle scuse formulate dal giocatore e al fatto che l'espulsione è avvenuta al 17’ del primo tempo, penalizzando il giocatore e la squadra per quasi tutto l’incontro, appaiono elementi in grado di giustificare un’attenuazione della sanzione, ex art. 13 C.G.S., a due gare effettive di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale in epigrafe indicato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Chesta Leonardo a due giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.
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