C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto dalla A.S.D. GATTINARA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 36 del 18/11/21 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara STRAMBINESE – GATTINARA disputata il 14/11/21 nell’ambito del Campionato Regionale Allievi Under 18
- Reclamo proposto dalla A.S.D. GATTINARA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 36 del 18/11/21 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara STRAMBINESE – GATTINARA disputata il 14/11/21 nell’ambito del Campionato Regionale Allievi Under 18
Con tempestivo reclamo, spedito a mezzo pec in data 19/11/21, la A.S.D. GATTINARA contesta i provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo, pubblicati sul C.U. n° 36 del 18/11/21 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sulla base del rapporto dell’arbitro che ha diretto la gara STRAMBINESE – GATTINARA disputata il 14/11/21 nell’ambito del Girone A del Campionato Regionale Allievi Under 18. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, · rilevato, preliminarmente, che il reclamo è stato proposto avverso una squalifica per due gare effettive inflitta ai giocatori BOCCARDO Alex Giovanni e CRESCENZIO Samuele; · osservato che, ai sensi dell’art. 137, c. 3, lettera a) del C.G.S. non è impugnabile in alcuna sede ed è immediatamente esecutiva, la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata con bonifico bancario dalla A.S.D. GATTINARA e, conseguentemente,
CONFERMA la squalifica per DUE gare effettive decretata dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori BOCCARDO Alex Giovanni e CRESCENZIO Samuele.
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