C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 02/12/2021 – Delibera – a) Ricorso della Società S.G.DERTHONA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA del 11.11.2021 in riferimento alla gara MIRAFIORI A.S.D. – S.G. DERTHONA del 7.11.21 valida per il Torneo Under 16 Regionale – Girone E

  1. Ricorso della Società S.G.DERTHONA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 35 del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA del 11.11.2021 in riferimento alla gara MIRAFIORI A.S.D. – S.G. DERTHONA del 7.11.21 valida per il Torneo Under 16 Regionale – Girone E

 

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara e imposto l’obbligo di disputare n.1 gare a porte chiuse. I fatti sono molto gravi e devono essere decisamente censurati. Il comportamento di alcuni sostenitori (leggasi genitori) sugli spalti durante la gara è stato francamente inaccettabile anche se la società reclamante non pare esserne responsabile al pari della consorella. In ogni caso a questa Corte è preclusa qualsiasi valutazione nel merito a fronte del fatto che il reclamo in oggetto non supera il vaglio di ammissibilità. La reclamante infatti non lo ha inviato (e lo stesso dicasi per il preannuncio) alla società controparte a mezzo PEC come invece imposto dal CGS (artt.53-76 CGS) P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di inammissibile il presente ricorso.

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