C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 25/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. ALICESE CALCIO – A.S.D. AYGREVILLE CALCIO, disputata in data 21/11/2021, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone A

  1. Reclamo della società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 25/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. ALICESE CALCIO - A.S.D. AYGREVILLE CALCIO, disputata in data 21/11/2021, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone A

 

Con reclamo pervenuto in data 30/11/2021 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio pervenuto in data 27/11/2021, la società A.S.D. AYGREVILLE CALCIO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di tre giornate al giocatore FAVRE HERVÈ “per condotta violenta, consistente nell’aver pestato la caviglia di un avversario a gioco fermo”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, pur confermando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, offrendo le proprie scuse per la condotta tenuta. Secondo la reclamante, il giocatore avrebbe agito istintivamente, senza l’intenzione di arrecare danno all’avversario. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Si legge nel rapporto arbitrale che il n. 10 della società ospite, Sig. Favre Hervè, “dopo aver commesso un fallo, a gioco fermo, pestava la caviglia dell’avversario”, condotta confermata dalla Società Aygreville Calcio. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 38 stabilisce che “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da A.S.D. AYGREVILLE CALCIO e, per l’effetto, conferma la squalifica al giocatore Favre Hervè a tre giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che risulta già versata.

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