C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società ACQUI F.C. SSD a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 25/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta COLETTI MASSIMILIANO in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver colpito volontariamente con un calcio un avversario con il pallone non a distanza di gioco, durante la partita A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD – ACQUI F.C. SSD disputata il 21 Novembre 2021, nell’ambito del campionato di Eccellenza, girone B

  1. Reclamo della società ACQUI F.C. SSD a r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 37 del 25/11/2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla squalifica per tre giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo all’atleta COLETTI MASSIMILIANO in considerazione della condotta violenta, consistente nell’aver colpito volontariamente con un calcio un avversario con il pallone non a distanza di gioco, durante la partita A.C. CUNEO 1905 OLMO SSD – ACQUI F.C. SSD disputata il 21 Novembre 2021, nell’ambito del campionato di Eccellenza, girone B

 

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 26/11/2021, la società ACQUI F.C. SSD ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre giornate al giocatore Coletti Massimiliano evidenziando che il provvedimento disciplinare è intervenuto all’esito “di una normale mischia in area avversaria durante la quale il giocatore Coletti tentando di deviare la palla in rete colpiva l’avversario che lo aveva anticipato, in modo del tutto involontario”. L’accadimento non necessitava neanche dell’intervento del massaggiatore, posto che non vi era alcuna conseguenza lesiva per il giocatore colpito. La reclamante evidenzia, infine, che ogniqualvolta un proprio tesserato commette errori, alla sanzione comminata dal giudice sportivo, viene sommata una sanzione adottata dalla società, tuttavia, nel caso di specie, trattasi di un comportamento evidentemente accidentale che, per quanto censurabile, merita una sanzione più coerente e proporzionata rispetto a quella comminata dal giudice sportivo. Il rapporto arbitrale nel descrivere la condotta che ha giustificato l’espulsione riferisce che il giocatore Coletti “colpiva con un violento calcio all’altezza del ginocchio un calciatore avversario, con il pallone non a distanza di gioco. Il calciatore colpito riusciva a proseguire il gioco senza conseguenze". Dall’interpretazione letterale del referto, effettivamente, non emerge la volontarietà del gesto, di conseguenza è possibile interpretare la condotta descritta come il frutto di una erronea valutazione della traiettoria del pallone, piuttosto che come un atto consapevolmente violento diretto a nuocere l’avversario. Inoltre, l’assenza di effetti lesivi in capo all’avversario consente di ritenere congrua e proporzionata alla pericolosità dell’azione di gioco la squalifica per due gare effettive. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore Coletti Massimiliano a due giornate. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

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