C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. VALLE ELVO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 25.11.2021 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione alla gara VALLE ELVO – DUFOUR VARALLO disputata in data 20.11.2021, Campionato Under 19 Provinciale

  1. Reclamo della società A.S.D. VALLE ELVO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 22 del 25.11.2021 della Delegazione Provinciale di Biella in relazione alla gara VALLE ELVO – DUFOUR VARALLO disputata in data 20.11.2021, Campionato Under 19 Provinciale

 

Con reclamo inviato il 27.11.2021, la Società VALLE ELVO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il calciatore GAROUJ El Houssein e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente riconosce che il proprio giocatore ha commesso un gesto antisportivo nei confronti dell’avversario, ma afferma che l’atto non era connotato da intenzione violenta, essendo stato compiuto durante un’azione di gioco e senza aver arrecato danni al calciatore colpito. Il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale, nel descrivere la condotta che ha giustificato l’espulsione è puntuale e preciso nel riferire che “a pallone lontano” il GAROUJ ha dato un calcio ad un giocatore avversario. Il fatto così descritto assume tutti i connotati della condotta violenta e pertanto la sanzione della squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo merita piena conferma. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della A.S.D. VALLE ELVO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata

 

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