C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 16/12/2021 – Delibera – a) Reclamo proposto da USD PRALORMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N°38 del 2.12.2021 in riferimento alla gara PRALORMO – POLISPORTIVA GARINO disputata il 28/11/21 – Campionato di Prima Categoria, Girone E

  1. Reclamo proposto da USD PRALORMO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N°38 del 2.12.2021 in riferimento alla gara PRALORMO – POLISPORTIVA GARINO disputata il 28/11/21 - Campionato di Prima Categoria, Girone E

 

Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 4.12.21, preceduto da tempestivo preannuncio, USD PRALORMO contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di squalifica per quattro gare effettive del giocatore CASETTA SIMONE per “condotta violenta, avendo colpito con un calcio, seppur con forza piuttosto modesta, il volto di un giocatore che si trovava a terra”. La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, osservando che il comportamento del proprio giocatore, pur da sanzionarsi, avrebbe fatto seguito ad una caduta a terra di entrambi i giocatori a seguito di un contrasto e sarebbe stato involontario; oltre a ciò il calcio avrebbe avuto “forza modesta” e l’avversario colpito non avrebbe riportato effetti lesivi; richiede quindi la riduzione della squalifica inflitta. Il Collegio osserva che il comportamento del giocatore viene così descritto nel referto arbitrale: “il giocatore si avvicina ad un avversario rimasto a terra dopo un fallo e, passandogli di fianco, gli tira un calcetto a livello del volto, non forte ma comunque con violenza.” La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente descrivere la condotta del calciatore e non è efficacemente contraddetto dalla reclamante; osserva inoltre che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua e corretta in relazione alla gravità del fatto, secondo il disposto dell’art. 38 C.G.S. Per quanto sopra la Corte RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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