C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 16/12/2021 – Delibera – a) Ricorso della ACF Alessandria Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 02.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara Genova Calcio – Alessandria disputata in data 24.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 femminile

  1. Ricorso della ACF Alessandria Calcio Femminile avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 38 del 02.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara Genova Calcio - Alessandria disputata in data 24.11.2021, valevole per il Campionato Under 17 femminile

 

La Società Alessandria calcio femminile, con ricorso inviato a mezzo PEC in data 03.12.2021, si duole del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, il quale deliberava di assegnare gara persa, con il risultato 3-0 ad entrambe le società (Genova calcio e Alessandria) con penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 103 a fronte della mancata partecipazione alla gara in calendario sopra indicata valevole per il campionato under 17 femminile. La società ricorrente chiede, in via subordinata, la ripetizione della gara in oggetto, l’annullamento della perdita di un punto e l’annullamento della sanzione. La società ricorrente ha peraltro omesso di allegare al ricorso la prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte (ovvero alla società ASDF Genova Calcio 13). Comunicazione tassativamente prescritta dalle vigenti norme (vedasi l’art. 76 del codice di giustizia sportiva) che ne demandano l’onere al ricorrente entro termini prefissati. Difatti, il ricorso è stato esclusivamente inoltrato a mezzo PEC (figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it) al Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, senza traccia alcuna di un contestuale o separato inoltro anche alla società Genova Calcio 13. La richiamata irregolarità procedimentale (che preclude alla controparte, non informata, la possibilità di presentare eventuali controdeduzioni) rende il ricorso inammissibile ed inibisce l’esame nel merito. Per questi motivi si dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla ACF Alessandria Calcio Femminile, nulla disponendo in ordine alla tassa che risulta versata.

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