C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 09/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. CIGLIANO CALCIO – U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, disputata in data 05/12/2021, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

  1. Reclamo della società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 09/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara A.S.D. CIGLIANO CALCIO - U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE, disputata in data 05/12/2021, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 11/12/2021 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio pervenuto nella medesima data, la società U.S.D. VALDILANA BIOGLIESE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di quattro giornate al giocatore MATTIA REMORINI “per condotta violenta, consistente nell’aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la revisione, sostenendo che il giocatore avrebbe avuto una breve discussione con un avversario, col quale si sarebbe poi spintonato, senza conseguenze. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Si legge nel rapporto arbitrale che il n. 2 della società ospite, Sig. Mattia Remorini, “veniva espulso perché a gioco fermo in seguito a un calcio d’angolo fischiato veniva a reciproche vie di fatto con il calciatore Germano Filippo, tirandogli uno schiaffo di reazione al viso. In seguito veniva trattenuto ed alla notifica di espulsione lasciava nell’immediatezza il terreno di gioco”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, che all’art. 38 stabilisce che “ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da A.S.D. VALDILANA BIOGLIESE e, per l’effetto, conferma la squalifica al giocatore Mattia Remorini a quattro giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

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