C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società A.S.D. ROSTA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 2.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ROSTA CALCIO – MODERNA MIRAFIORI disputata in data 28.11.2021, Campionato di Seconda Categoria, Girone D
- Reclamo della società A.S.D. ROSTA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 38 del 2.12.2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ROSTA CALCIO – MODERNA MIRAFIORI disputata in data 28.11.2021, Campionato di Seconda Categoria, Girone D
Con reclamo inviato il 3.12.2021, la ROSTA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sette gare il calciatore NATURALE Andrea e ne chiede la revoca o riduzione.
La Società ricorrente nega i fatti e sostiene che il calciatore si è semplicemente reso responsabile di una vibrata protesta al momento della notifica della seconda ammonizione, abbandonando spontaneamente il terreno di gioco. Al termine della gara avrebbe stretto la mano al direttore di gara commentando “in senso critico ed ironico le sue decisioni. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire che il NATURALE, in seguito alla notifica della seconda ammonizione, si avvicinava al direttore di gara “cercando un contatto fisico” ed insistendo ad alta voce affinché lo guardasse negli occhi. Al termine della gara, mentre l’arbitro usciva dal terreno di gioco, gli ostacolava il passaggio insistendo per stringergli la mano, cosa che faceva con forza mentre gli rimproverava di aver rovinato la gara. Così descritta, la condotta addebitata al giocatore sanzionato assume connotazioni più arroganti che violente e può rientrare nell’ambito del comportamento gravemente irriguardoso, il che consente di contenere l’entità della squalifica nei limiti di quattro turni di gara cui deve aggiungersi una ulteriore giornata per la doppia ammonizione rimediata dal NATURALE nella partita. Considerato quanto sopra, appare equo ridurre l’entità della sanzione determinando la durata complessiva della squalifica in cinque gare. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in parziale accoglimento del ricorso, RIDUCE l’entità della squalifica a carico del giocatore NATURALE Andrea, rideterminandone la durata in cinque turni di gara. Dispone la restituzione alla A.S.D. ROSTA CALCIO di quanto versato per la tassa di reclamo.
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