C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società MDN SPORT A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 09/12/2021 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara A.S.D. LA NUOVA LANZESE – A.S.D. MDN SPORT, disputata in data 05/12/2021, nell’ambito del Campionato di Terza Categoria, girone C

  1. Reclamo della società MDN SPORT A.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 09/12/2021 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara A.S.D. LA NUOVA LANZESE - A.S.D. MDN SPORT, disputata in data 05/12/2021, nell’ambito del Campionato di Terza Categoria, girone C

 

Con reclamo pervenuto in data 10/12/2021 a mezzo PEC la società A.S.D. MDN SPORT propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica di due giornate al giocatore FEDERICO CROCE. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la revoca e, in via subordinata, la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che il giocatore si sarebbe limitato a cercare di allontanare gli avversari da un suo compagno di squadra, rimasto a terra a seguito di un fallo subito. Il ricorso è inammissibile. L’art. 138 del Codice di Giustizia Sportiva, al terzo comma, stabilisce che “Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni [...]”. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da A.S.D. MDN SPORT e, per l’effetto, conferma la squalifica al giocatore Federico Croce a due giornate. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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