C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – a) Reclamo della società U.S.D. Carrara ’90 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 26 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara U.S.D. CARRARA ‘90 – U.S.D. SAN GIORGIO TORINO, disputata in data 27/11/2021, nell’ambito del Campionato Under 19 provinciali, girone A

 

  1. Reclamo della società U.S.D. Carrara ’90 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 26 del 02/12/2021 del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara U.S.D. CARRARA ‘90 – U.S.D. SAN GIORGIO TORINO, disputata in data 27/11/2021, nell’ambito del Campionato Under 19 provinciali, girone A

 

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 7/12/2021, la società U.S.D. CARRARA ‘90 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive al giocatore D’Elia Michele perché “espulso per insulti all’arbitro, a termine gara, rientrava sul terreno di gioco, con alcuni compagni espulsi, un dirigente e degli spettatori, indebitamente entrati sul campo, con i quali inseguiva e colpiva, in maniera non grave, il direttore di gara, costringendolo a rifugiarsi nello spogliatoio”; l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/03/2022 al dirigente Mura Giuseppe perché “a termine gara, insieme a dei giocatori e alcuni sostenitori, entrati indebitamente sul terreno di gioco, inseguiva e strattonava l’arbitro costringendolo a rifugiarsi, grazie all’aiuto dell’allenatore della squadra avversaria, negli spogliatoi, dove era costretto a far intervenire le forze dell’ordine per abbandonare l’impianto sportivo”; l’ammenda di euro 200,00 alla società “per aver permesso che alcuni propri sostenitori, entrati indebitamente sul terreno di gioco, insieme ad alcuni tesserati inseguivano e colpivano l’arbitro, costringendolo a rifugiarsi nello spogliatoio fino all’arrivo delle forze dell’ordine”. Con riferimento alle predette squalifiche la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica inflitta al giocatore D’Elia Michele e l’annullamento della squalifica inflitta al dirigente Mura Giuseppe, nonché l’annullamento dell’ammenda inflitta alla società. A tal proposito la reclamante osserva che la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul referto arbitrale, ritenuto confusionario e contraddittorio, atteso che, dopo l’esibizione del secondo cartellino giallo al giocatore Delfrari Gabriele, e alla conseguente espulsione, l’arbitro avrebbe “posto la mano sul petto del giocatore tentando di colpirlo con una testata, giunta parzialmente a segno”. A seguito di ciò, sarebbe derivato un tafferuglio nel corso del quale il giocatore Aiosa Alberto veniva espulso per le frasi rivolte al direttore di gara. Una volta ripreso il gioco, un terzo giocatore – D’Elia Michele – veniva espulso per proteste e pertanto il direttore di gara indicava il tempo di recupero in cinque minuti, ai quali venivano ulteriormente aggiunti due minuti: nel corso del recupero la squadra avversaria giungeva al pareggio e, nel momento in cui la palla varcava la linea di porta, il direttore di gara decretava la fine dell’incontro. A questo punto, alcuni dirigenti della società avrebbero accerchiato il direttore di gara, il quale tuttavia non avrebbe avuto bisogno di difendersi da alcunché, e lo avrebbero scortato negli spogliatoi. Durante tali fasi il giocatore D’Elia Michele non era presente in quanto già nello spogliatoio. La reclamante definisce “a dir poco fantasiosa la ricostruzione del direttore di gara, che dichiarava di aver subito un tentativo di aggressione protrattosi per più minuti…” e che l’intervento delle forze dell’ordine risultava superfluo. Conclude il reclamo ritenendo che non è intenzione della società mettere in dubbio le decisioni tecniche del direttore di gara né giustificare il comportamento di alcuni suoi tesserati, tuttavia non si può trascurare che la società non si è mai resa responsabile, in decenni di attività, di aggressioni nei confronti del direttore di gara e che nell’occasione la vicenda è stata originata proprio da un grave gesto dello stesso direttore di gara, misteriosamente omesso nel rapporto arbitrale. La reclamante evidenzia, infine, che i genitori del giocatore Delfrari Gabriele si sarebbero recati presso la stazione dei carabinieri San Donato per sporgere denuncia contro il direttore di gara ma di essere stati dissuasi a farlo per la mancanza di un certo medico del pronto soccorso, e per evitare le conseguenze anche economiche di un procedimento penale. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Premesso che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dall’esame della documentazione arbitrale emergere una situazione, oggettivamente, diversa da quella descritta dalla società reclamante e non vi sono elementi per dubitare dell’attendibilità del direttore di gara, il quale ha descritto un comportamento poco rispettoso da parte dei giocatori del Carrara ’90, sia nei confronti degli avversari che nei confronti dello stesso arbitro, sin dall’inizio della partita. A riprova di tale affermazione vi sono i numerosi provvedimenti disciplinari adottati durante la gara. L’episodio più grave è sicuramente quello conseguente all’espulsione del giocatore Delfrari Gabriele, il quale si rendeva protagonista di parole e gesti plateali nei confronti del direttore di gara, prima di avvicinarsi minacciosamente alla sua persona e ‘appoggiare’ la testa su quella dell’arbitro, il quale cercava comprensibilmente di allontanarsi, sebbene veniva raggiunto anche dal calciatore Aiosa Alberto che reiterava insulti e comportamenti minacciosi nei confronti del direttore di gara (a titolo esemplificativo: “ti ammazzo non esci vivo da qui”). È evidente che in tale contesto l’equilibrio e la serenità del direttore di gara siano stati gravemente minati e che sarebbe stato quanto meno opportuno che i dirigenti della squadra ospitante intervenissero a tutela del direttore di gara. In occasione di un successivo provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore D’Elia Michele, il direttore di gara riferisce che anche quest’ultimo si rendeva protagonista di insulti e offese nei suoi confronti. Il clima già molto teso diventava poi insostenibile quando, in occasione del pareggio della squadra ospite e della conseguente fine dell’incontro, i calciatori espulsi - e specificamente identificati in Delfrari Gabriele, Aiosa Alberto e D’Elia Michele - unitamente al dirigente Mura Giuseppe e ad altri soggetti non identificati, rientravano sul terreno di gioco e inseguivano l’arbitro con il fine di colpirlo. Azioni che non andavano a buon fine, salvo alcuni spintoni e qualche colpo di striscio, grazie all’intervento di un dirigente della squadra ospite che scortava l’arbitro sino allo spogliatoio in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il direttore di gara evidenzia inoltre che il giocatore Delfrari Gabriele tentava nuovamente di fare ingresso nel corridoio degli spogliatoi profferendo minacce di morte nei suoi confronti. Una così minuziosa descrizione degli accadimenti non si presta ad interpretazioni alternative e l’allusione ad una presunta azione violenta da parte dell’arbitro appare alquanto inverosimile, oltre che lesiva del decoro dell’intera categoria. A riprova dell’assoluta temerarietà della tesi sostenuta, secondo la quale sarebbe stato il direttore di gara a tentare di colpire il giocatore con una testata, vi è l’assenza di certificato medico e il rifiuto dell’autorità di pubblica sicurezza a formalizzare una querela. La condotta di accerchiamento del direttore di gara posta in essere al termine dell’incontro anche da alcuni dirigenti della società, come peraltro ammesso nel corpo del reclamo, appare spregevole e in aperto contrasto con i principi di lealtà sportiva e di educazione degli atleti, ai quali dovrebbero ispirarsi tutti i dirigenti delle società. Il clima di tensione ingenerato durante tutta la partita da parte dei giocatori del Carrara ’90 e, in particolar modo, nei minuti finali dell’incontro, all’esito dei provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dal direttore di gara, appare meritevole di adeguata sanzione, già condivisibilmente diversificata dal giudice sportivo, il quale ha comminato la squalifica di otto giornate a Delfrari Gabriele e sei giornate ad Aiosa Alberto. Infine, in assenza della benché minima azione di ravvedimento o di scuse da parte dei soggetti sanzionati, i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo risultano congrui e proporzionati P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da U.S.D. CARRARA ‘90 e, per l’effetto, conferma la squalifica di sei giornate effettive al giocatore D’Elia Michele, l’inibizione fino al 31/03/2022 al dirigente Mura Giuseppe e l’ammenda di euro 200,00 alla società. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che peraltro non risulta versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it