C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 27/01/2022 – Delibera – a) Ricorsi della ASD MAGGIORA CALCIO e ASD LOZZOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 46 del 13.01.2022, con la quale veniva comminata ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara che avrebbe dovuto disputarsi in data 22.12.2021, valida per il Campionato Seconda Categoria girone A, nonché l’ammenda di € 150,00

  1. Ricorsi della ASD MAGGIORA CALCIO e ASD LOZZOLO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 46 del 13.01.2022, con la quale veniva comminata ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara che avrebbe dovuto disputarsi in data 22.12.2021, valida per il Campionato Seconda Categoria girone A, nonché l’ammenda di € 150,00

 

Le Società ASD Maggiora Calcio e ASD LOZZOLO hanno proposto preannuncio di reclamo richiedendo l’annullamento della delibera indicata in epigrafe, evidenziando che il 21.12.2021, vale a dire il giorno antecedente alla gara, era stata riscontrata la positività al Sars-Cov 2 del sig. Amoriello Riccardo, calciatore tesserato per la Maggiora Calcio, la quale appena avuta la notizia aveva richiesto il rinvio della gara calendarizzata per il giorno seguente. La Federazione non concedeva il rinvio e la sera del 22.12.2021 entrambe le società rappresentavano la situazione al direttore di gara, il quale a loro dire consigliava di non presentare le distinte. Per le suddette ragioni le due società ricorrenti ritenevano si fosse verificata l’impossibilità di poter disputare la gara in condizioni di sicurezza ed, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo, richiedevano che la stessa venisse recuperata e nuovamente calendarizzata. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente ritiene opportuno disporre la riunione dei due reclami per ragioni di economia di giudizio. Sempre in via preliminare si evidenzia altresì che, essendo i preannunci di reclamo sufficientemente motivati, codesto Organo Giudicante può procedere al loro esame nel merito, nonostante agli stessi non abbia fatto seguito la proposizione di formale reclamo. Per quanto attiene al merito della questione, si evidenzia che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la Circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 04.09.2021 prevede che le gare debbano essere regolarmente disputate qualora non risultino positivi al virus SARS –COV-2 un numero di calciatori superiori a 5. Nel caso di specie, non si ritiene sussistere una causa di forza maggiore tale da consentire il recupero della gara, se si considera che la notizia della positività al Sars-Cov 2 di un giocatore della Maggiora Calcio era stata accertata nel tardo pomeriggio del 21.12.2021, mentre la gara tra le due società avrebbe dovuto disputarsi il giorno 22.12.2021 (mercoledì) alle ore 20,30. In sostanza, era certamente possibile verificare tempestivamente lo stato di salute degli altri giocatori della Maggiora Calcio, in modo da poter disputare la gara in condizioni di sicurezza. Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il referto arbitrale (che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva) riporta che entrambe le società “erano solidali nel loro intento di non giocare ed entrambe non mi presentavano le distinte, quando venivano da me più volte richieste”. Corretta pertanto risulta la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la perdita della gara ad entrambe le ricorrenti, dovendosi ritenere ingiustificato il rifiuto a disputare la gara, oltre che in contrasto con quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni ufficiali. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Territoriale RESPINGE I reclami proposti dalla ASD MAGGIORA CALCIO e ASD LOZZOLO, confermando per l’effetto la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe. Addebita ad entrambe le ricorrenti alla tassa di reclamo.

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