C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società USD SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 61 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD CSF CARMAGNOLA – USD SOMMARIVA PERNO, disputata in data 27/02/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B

  1. Reclamo della società USD SOMMARIVA PERNO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 61 del 03/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD CSF CARMAGNOLA – USD SOMMARIVA PERNO, disputata in data 27/02/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B

 

Con reclamo pervenuto in data 03/03/22 a mezzo PEC la società USD SOMMARIVA PERNO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 29/04/2022 all’allenatore MAURIZIO BATTAGLINO con la seguente motivazione: “allontanato dal campo per condotta gravemente irrispettosa nei confronti della terna. Già richiamato più volte dall’assistente arbitrale 1 per le eccessive proteste, il Sig. Battaglino si poneva con fare minaccioso a 10 cm dal suo volto inveendo nei suoi confronti con modi minacciosi; non pago di ciò, proferiva altresì pesanti ed ingiustificabili insulti all’indirizzo di tutti i componenti della terna arbitrale, ritardando la propria uscita dal terreno di gioco”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che si sia trattato di “normali e civili proteste” in un contesto di nervosismo e tensione sportiva.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il Sig. Battaglino, richiamato più volte dall’assistente dell’arbitro per il comportamento offensivo nei confronti della terna, alla notifica del provvedimento di espulsione affrontava il direttore di gara, ponendosi a pochi centimetri dal volto, urlando insulti e frasi offensive nei confronti della terna, denigratorie del loro operato, tardando l’uscita dal terreno di gioco. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società USD SOMMARIVA PERNO e conferma la squalifica dell’allenatore, Sig. Maurizio Battaglino fino al 29/04/22. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone il definitivo addebito del contributo di reclamo, che risulta essere stato già versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it