C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 17/03/2022 – Delibera – l) Reclami della società AREA CALCIO ALBA ROERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica fino al 30/09/2022 comminata al sig. GIOVE GIANFRANCO (massaggiatore) e PALAIA DOMENICO (assistente dell’arbitro) per la condotta tenuta nei confronti del direttore di gara la partita A.S.D. CARAGLIO CALCIO – AREA CALCIO ALBA ROERO disputata in data 19/02/2022, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D

l) Reclami della società AREA CALCIO ALBA ROERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla squalifica fino al 30/09/2022 comminata al sig. GIOVE GIANFRANCO (massaggiatore) e PALAIA DOMENICO (assistente dell’arbitro) per la condotta tenuta nei confronti del direttore di gara la partita A.S.D. CARAGLIO CALCIO – AREA CALCIO ALBA ROERO disputata in data 19/02/2022, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionali, girone D

 

Con reclami inoltrati a mezzo pec, in data 1/03/2022, la società AREA CALCIO ALBA ROERO, a seguito di tempestivo preannuncio e di richiesta di copia degli atti di gara (ottenuto in data 25/02/2022), ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 30 settembre 2022 ai sig.ri Giove Gianfranco e Palaia Domenico per “aver tenuto e mantenuto comportamenti inaccettabili per un dirigente di squadra giovanile. Espulsi per proteste [per doppia ammonizione il Palaia], si rivolgevano al direttore di gara con toni ingiuriosi e minacciosi cercando il contatto fisico. Tali comportamenti proseguivamo anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ed oltre ai reiterati insulti e minacce, si aggiungeva un comportamento antisportivo consistente nell’aver ritardato l’uscita dal campo. Infine mantenevano un atteggiamento fisicamente minaccioso, impedendo all’arbitro il rientro negli spogliatoi. Solo l’intervento dei dirigenti della società ospitante induceva i sig.ri Giove e Palaia ad allontanarsi definitivamente, il tutto nella totale indifferenza degli altri dirigenti della società Area Calcio Alba Roero”. La società reclamante lamenta, in primo luogo, la mancata sottoscrizione del referto arbitrale; in secondo luogo, l’assenza di condotta antisportiva dei soggetti squalificati, allegando all’uopo la deposizione di due tesserati della squadra avversaria; infine, l’eccessività della squalifica in considerazione della difformità di provvedimenti sanzionatori rispetto ad episodi analoghi adottati dal Giudice Sportivo nel medesimo comunicato ufficiale. L'eccezione preliminare di nullità del referto arbitrale poiché privo di sottoscrizione, e conseguente annullamento della squalifica, deve essere respinta in quanto trattasi di referto trasmesso in formato digitale (mediante apposito applicativo) dall'indirizzo e-mail del direttore di gara, di talché non vi è ragione per dubitare dell’autenticità del documento ovvero della sua provenienza. Con riferimento all’asserita difformità delle circostanze fattuali rispetto a quanto descritto dal direttore di gara, si osserva che nella narrativa del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova di quanto accaduto in occasione dello svolgimento delle gare, gli eventi sono descritti in maniera pressoché analoga a quanto riportato dal Giudice Sportivo. Pertanto, in questa sede non è possibile mettere in discussione la veridicità di quanto riferito, ovvero un’errata percezione delle gravità delle condotte da parte del direttore di gara, come invocato dalla ricorrente. Tuttavia, ai soli fini sanzionatori, merita rivalutazione la dimensione delle condotte illecite e la posizione assunta, in primis, dallo stesso Giove Gianfranco, il quale, con dichiarazione allegata al reclamo ha formulato le proprie scuse per l’atteggiamento assunto nei confronti del direttore di gara, riconoscendo di aver pronunciato parole offensive in ragione del particolare stato d'animo del momento, specificando peraltro di non aver avuto l’intenzione di aggredirlo fisicamente. Anche la stessa società reclamante ha manifestato consapevolezza rispetto all’irregolarità della condotta dei propri dirigenti, limitandosi a ridimensionare l’accaduto con riferimento al profilo antisportivo. Infine, non si può trascurare che la squalifica inflitta coinvolge un periodo di inattività sportiva, luglio e agosto, e che pertanto appare ragionevole limitarla al periodo entro il quale si svolgono campionati e tornei. Per queste ragioni è possibile contenere la squalifica fino al 30/06/2022. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta ai sig.ri Giove Gianfranco (massaggiatore) e Palaia Domenico (assistente dell’arbitro) sino al 30/06/2022. In conseguenza del parziale accoglimento dei ricorsi si dispone la restituzione delle tasse di reclamo, regolarmente versate.

 

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