C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Reclamo proposto da POZZOMAINA SRL SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 3/03/2022 in riferimento alla gara POZZOMAINA – VALENZANA MADO disputata il 27/02/2022 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D

  1. Reclamo proposto da POZZOMAINA SRL SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 3/03/2022 in riferimento alla gara POZZOMAINA – VALENZANA MADO disputata il 27/02/2022 nell’ambito del Campionato di Promozione - Girone D

 

La Società POZZOMAINA SRL SSD, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con ricorso trasmesso via pec l’8.3.2022, e preceduto da tempestivo preavviso, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti della Società, di irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per il comportamento offensivo dei propri tifosi nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della partita“. La Società contesta la gravità dei fatti, sostenendo che non vi siano stati comportamenti concretizzatisi in insulti offensivi, ma soltanto un tifo caloroso; ritiene pertanto la sanzione quantomeno sproporzionata e ne chiede la riduzione. La Corte rileva in proposito che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, descrive il comportamento di alcuni dei sostenitori della squadra Pozzomaina, i quali “durante tutta e ripeto tutta la gara … mi insultavano ripetutamente..”; ritiene pertanto la sussistenza di comportamenti irriguardosi e la loro gravità, in relazione ai quali ritiene equa l’applicazione dell’ammenda di € 150,00 . Per quanto sopra ACCOGLIE il reclamo proposto da POZZOMAINA SRL SSD, rideterminando la sanzione inflitta a carico della società nell’ammenda di € 150,00. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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