C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Reclamo della società U.S.D. ORNAVASSESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 63 del 10.3.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ORNAVASSESE – MOMO ATLETICO CALCIO disputata in data 6.3.2022, Campionato di Prima Categoria, Girone A
- Reclamo della società U.S.D. ORNAVASSESE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 63 del 10.3.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara ORNAVASSESE – MOMO ATLETICO CALCIO disputata in data 6.3.2022, Campionato di Prima Categoria, Girone A
Con reclamo preannunciato ed inviato il 14.3.2022, la U.S.D. ORNAVASSESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’ammenda per € 400,00 la Società medesima a ne chiede la revoca o riduzione. Il reclamo in oggetto è inammissibile in quanto privo della sottoscrizione del legale rappresentante della Società in violazione di quanto previsto dall’art. 49 comma 4 C.G.S.
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello dichiara INAMMISSIBILE il presente reclamo.
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