C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – a) Reclamo proposto da RIVAROLESE 1906 SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n. 63 del 10/03/2022 in riferimento alla gara RIVAROLESE 1906 SSD – V.D.A CHARVENSOD disputata il 6/03/2022 nell’ambito del Campionato Under 17 Regionali – Girone B

  1. Reclamo proposto da RIVAROLESE 1906 SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n. 63 del 10/03/2022 in riferimento alla gara RIVAROLESE 1906 SSD – V.D.A CHARVENSOD disputata il 6/03/2022 nell’ambito del Campionato Under 17 Regionali - Girone B

 

L’SSD RIVAROLESE 1906 SSD, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con ricorso trasmesso via pec il 10.3.2022, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del dirigente della Società, signor SARTORE Fabrizio, dell’applicazione della sanzione dell’inibizione fino al 1.07.2022 in quanto “al termine della gara senza autorizzazione alcuna si introduceva nello spogliatoio arbitrale, impedendo all’arbitro l’uscita dallo stesso, per protestare con veemenza contro la direzione della gara; solo dopo numerosi inviti si allontanava” . La società contesta radicalmente i fatti descritti, sostenendo che il dirigente si sia recato nello spogliatoio del direttore di gara per chiedergli, dopo aver bussato, se avesse effettivamente detto ai suoi giocatori “ se facciamo il recupero potreste prendere anche il quinto (gol)”. Il direttore di gara avrebbe reagito in modo prepotente recandosi nello spogliatoio dei giocatori, usando termini non educati; alla conferma del giocatore della frase sopra citata avrebbe reagito negando perentoriamente e tenendo comportamenti offensivi. Non vi sarebbe stato alcun atteggiamento aggressivo dei tesserati della RIVAROLESE ma al contrario un atteggiamento prepotente del Direttore di gara di cui vi sarebbero numerosi testimoni. In ragione di quanto sopra richiede l’annullamento della sanzione. La Corte, presa visione del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata quanto alle circostanze di fatto riportate, rileva che il comportamento del Dirigente SARTORE Fabrizio viene così descritto “ …si introduceva nel mio spogliatoio per segnalare una presunta frase da me pronunciata a non precisato giocatore… inerente i minuti di recupero…Nel respingere fermamente le accuse chiedendo di uscire dal mio spogliatoio ho dovuto insistere più volte. Tale comportamento .. ha creato momenti di tensione nello spazio comune..” Ai sensi di quanto sopra la Corte osserva che il comportamento del Dirigente, sia pure nella concitazione del diverbio insorto a causa del chiarimento richiesto, è connotato da irriguardosità ed aggressività e pertanto ritiene congrua l’applicazione della sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2022. Per quanto sopra ACCOGLIE PARZIALMENTE il reclamo proposto da RIVAROLESE 1906 SSD, rideterminando la sanzione inflitta a carico del Dirigente SARTORE Fabrizio nell’inibizione fino al 30.04.2022. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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