C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 07/09/2021 – Delibera – • Gara IVREA CALCIO ASD – CARRARA 90

· Gara IVREA CALCIO ASD - CARRARA 90

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso da parte della società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. CARRARA 90, valida per la Coppa Italia di Promozione, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021; - visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022), con il quale è stato disposto che: "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara" - ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, così come previsto dall'art. 67 C.G.S. (applicabile alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND per espresso richiamo ex art. 139 C.G.S.), obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo rappresenti vizio di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso DELIBERA - l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. per vizio di procedura - l'omologazione del risultato ottenuto sul campo: IVREA CALCIO - CARRARA 90 1-0 - l'addebito alla società U.S. IVREA CALCIO A.S.D. della tassa di reclamo.

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