C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 07/09/2021 – Delibera – • Gara CAPRIATESE – MONFERRATO
· Gara CAPRIATESE – MONFERRATO
ll Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso da parte della società A.S.D. CAPRIATESE avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. MONFERRATO, valida per la Coppa Regionale Piemonte-VDA Prima Categoria, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021 e preceduto da preannuncio in pari data, - considerato che, come disposto con il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022): "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara" - appurato che il preannuncio di reclamo risulta essere stato trasmesso a questi Uffici a mezzo PEC in data 6/09/2021 alle ore 12:27 e 46 secondi ed il successivo ricorso risulta essere stato depositato presso questi Uffici, sempre a mezzo PEC, in data 6/09/2021 alle ore 18:24 e 12 secondi, e dunque in entrambi i casi dopo i termini prescritti con il richiamato C.U. - considerato altresì che né il preannuncio, né il ricorso risultano essere stati firmati dal Presidente della Società ricorrente, nè da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. la mancata sottoscrizione del preannuncio e del ricorso siano da considerarsi irregolarità formali sanabili sino al trattenimento in decisione del ricorso, ma non così la tardiva trasmissione del preannuncio né il deposito del ricorso oltre i termini prescritti, essendo questi ultimi vizi procedurali che comportano la inammissibilità del ricorso DELIBERA - l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società A.S.D. CAPRIATESE in ragione della tardività nella presentazione dello stesso - l'omologazione del risultato ottenuto sul campo: CAPRIATESE - MONFERRATO 1-1 - l'addebito alla società A.S.D. CAPRIATESE della tassa di reclamo.