C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 07/09/2021 – Delibera – • Gara CASELETTE – VENAUS

· Gara CASELETTE - VENAUS

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso da parte della società A.S.D. VENAUS avverso la gara disputata in data 5/09/2021 contro la U.S.D. CASELETTE, valida per la Coppa Regionale Piemonte-VDA, depositato presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed inoltrato alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 6/9/2021 - considerato che, nel testo del suddetto ricorso, sono elencati dei documenti non allegati alla suddetta PEC di deposito, tra cui un preannuncio di reclamo che sarebbe stato inviato sempre a mezzo posta elettronica certificata in data 5/09/2021 - visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (s.s. 2021/2022), con il quale è stato disposto che: "- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara" - ritenuto dunque che il suddetto C.U. abbia sì abbreviato i termini per la presentazione dei ricorsi, ma non abbia abolito l'obbligo di preannuncio di ricorso, così come previsto dall'art. 67 C.G.S. (applicabile alla disciplina sportiva in ambito regionale della LND per espresso richiamo ex art. 139 C.G.S.), obbligo la cui ratio è da ricercare nel diritto alla difesa della controparte - considerato altresì che il ricorso non è firmato nè dal Presidente della Società ricorrente, nè da altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza - ritenuto che, ai sensi dell'art. 49, comma 7, C.G.S. la mancata sottoscrizione del ricorso è da considerarsi irregolarità formale sanabile sino al trattenimento in decisione del ricorso, ma non così il mancato invio, agli Uffici del Giudice Sportivo ed alla controparte, del preannuncio di reclamo, vizio questo di tipo procedurale che comporta la inammissibilità del ricorso DELIBERA - l'inammissibilità del ricorso presentato dalla società A.S.D. VENAUS per vizio di procedura - l'omologazione del risultato ottenuto sul campo: CASELETTE - VENAUS 2-0 - l'addebito alla società A.S.D. VENAUS della tassa di reclamo.

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