C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/11/2021 – Delibera – • Gara ATLETICO ALPIGNANO – VIANNEY
· Gara ATLETICO ALPIGNANO – VIANNEY
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale dal quale risulta che la Società POLISPORTIVA VIANNEY non si è presentata per la disputa della gara contro la ASD ATLETICO ALPIGNANO, calendarizzata per il 31/10/2021 alle ore 15:00 e valida per il Campionato Seconda Categoria Girone D; - preso atto delle motivazioni addotte dalla Società, che ha comunicato a mezzo mail in data 30/10/2021 la positività al virus SARS-CoV-2 di un proprio giocatore, attestata mediante test antigienico rapido effettuato presso la Farmacia San Salvario s.a.s. in pari data, e che ha poi consegnato all'arbitro la relativa documentazione per il tramite dei propri Dirigenti, presentatisi al campo di gioco domenica 31/10 u.s. alle ore 14:30; - rilevato che, in base alle disposizioni impartite dai superiori organi federali e pubblicate dal Comitato Regionale Piemonte e VdA con circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 4/09/2021 "La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5 [...]" - ritenuto, quindi, che la non partecipazione alla partita da parte della Società POLISPORTIVA VIANNEY non possa considerarsi giustificata, ma apprezzando comunque l'intento di non esporre non solo i propri tesserati ma anche l'arbitro e gli avversari al rischio di un contagio - visti l'art. 53 comma 2 NOIF e l'art. 10 c. 1 CGS; DELIBERA - di sanzionare la Società POLISPORTIVA VIANNEY con la perdita della gara, omologando il seguente risultato: ASD ATLETICO ALPIGNANO - POLISPORTIVA VIANNEY 3 - 0; - di non comminare ammende né ulteriori penalizzazioni a carico della Società POLISPORTIVA VIANNEY.