C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 25/11/2021 – Delibera – • Gara MATHI LANZESE – CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP

• Gara MATHI LANZESE - CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il preannuncio e il reclamo presentati dalla società ADC MATHI LANZESE avverso la gara disputata in data 14/11/2021 contro la società ASD CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone C, pervenuti in data 15/11/2021 a mezzo posta elettronica certificata presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta e regolarmente trasmessi alla società avversaria in pari data, con i quali la reclamante si duole del mancato rispetto, da parte della società avversaria, della presenza in campo di "almeno un giocatore nato dal 01/01/1999 in poi" sin dall'inizio e per l'intera durata della partita, come da CU n. 1 pubblicato in data 01/07/2021 - CR Piemonte VDA; - esaminate le controdeduzioni depositate, presso i predetti uffici, dalla società reclamata, con le quali la stessa chiede di respingere il ricorso per una supposta irregolarità procedurale da parte della società ADC MATHI LANZESE nell'inoltro del ricorso; - considerato che, a norma dell'art. 67 C.G.S., i ricorsi devono essere preannunciati con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo PEC, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessi alla controparte entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara; inoltre, sempre a norma del medesimo articolo, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara, deve essere depositato il relativo ricorso, a mezzo PEC, presso la segreteria del Giudice e anch'esso trasmesso alla controparte; - rilevato che, nel caso che qui occupa, la società reclamante ha inviato il preannuncio unitamente al ricorso, nel giorno successivo alla disputa della gara, così rispettando sia il termine di 24 ore per il preannuncio sia il termine di tre giorni per il ricorso, indicando l'oggetto e le ragioni su cui si fonda e i mezzi di prova, così consentendo alla società avversaria di poter prendere posizione sui fatti lamentati, come prescritto dall'art. 67, comma 3 CGS; - posto che, pur in assenza di prova del versamento del contributo in unione al ricorso, tale irregolarità non determina l'inammissibilità del ricorso, essendo sanabile; - nel merito del ricorso, dall'esame degli atti di gara è risultato che effettivamente la società ASD CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA, con la sostituzione al minuto 33 del giocatore GIROTTI ALESSANDRO, nato il 20/11/02, con il giocatore DE CEGLIE MARCO, nato il 26/05/87, non ha rispettato quanto previsto dalla normativa in tema di impiego di giovani giocatori; - tutto ciò premesso, DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società ADC MATHI LANZESE; - di sanzionare la società ASD CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA con la perdita della gara, con il seguente risultato: ADC MATHI LANZESE - ASD CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA 3 - 0; - di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

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