C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – • Gara ATLETICO ALPIGNANO – REAL ORIONE VALLETTE
· Gara ATLETICO ALPIGNANO - REAL ORIONE VALLETTE
Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società ASD REAL ORIONE VALLETTE avverso la gara disputata in data 28/11/2021 contro la soc. ASD ATLETICO ALPIGNANO, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, girone D, pervenuto in data 29/11/2021 a mezzo posta elettronica certificata presso gli uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta, con il quale la reclamante lamentava l'impiego in campo da parte degli avversari del calciatore Ricotta Nicolò, nato a Torino in data 7/03/1996 e non regolarmente tesserato; - rilevato che, dagli atti, tale preannuncio non risulta esser stato trasmesso alla società avversaria, né è pervenuto formale ricorso nei termini di cui al C.G.S.; - considerato che, a norma dell'art. 67 C.G.S., i ricorsi devono essere preannunciati con dichiarazione depositata, unitamente al contributo, a mezzo PEC, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessi alla controparte entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara; - inoltre, sempre a norma del medesimo articolo, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara, deve essere depositato il relativo ricorso, a mezzo PEC, presso la segreteria del Giudice e anch'esso trasmesso alla controparte; - pertanto, non essendo stato rispettato il suddetto iter, il reclamo della società ASD REAL ORIONE VALLETTE deve essere respinto in quanto inammissibile; - rilevato altresì che, a seguito della comunicazione di trattazione di tale reclamo, la società ASD ATLETICO ALPIGNANO ha fatto pervenire agli Uffici di questo Giudice le proprie controdeduzioni, dalle quali risulta che il giocatore in questione è il Sig. Ricotta Nicolò, nato a Torino in data 18/03/1998, regolarmente tesserato, la cui data di nascita è stata indicata erroneamente nella distinta di gara per un mero errore di battitura; ritenuto quindi che, anche nel merito, le doglianze della società ASD REAL ORIONE VALLETTE non sono fondate; tutto ciò premesso, DELIBERA - di respingere il preannuncio di reclamo presentato dalla società ASDREAL ORIONE VALLETTE; - di omologare il risultato ottenuto sul campo: ASD ATLETICO ALPIGNANO - ASD REAL ORIONE VALLETTE 3 - 2; - di disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata, nei confronti della società ASD REAL ORIONE VALLETTE.