C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 09/12/2021 – Delibera – Gara BARCANOVA CALCIO – BSR GRUGLIASCO

Gara BARCANOVA CALCIO - BSR GRUGLIASCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto arbitrale dal quale risulta che la Società USD BARCANOVA CALCIO non si è presentata per la disputa della gara contro la A.D.P. BSR GRUGLIASCO, calendarizzata per il 5/12/2021 alle ore 10:45 e valida per il Campionato U14 Regionali Girone C; - preso atto delle motivazioni addotte dalla Società, per il tramite del proprio allenatore Sig. Gianluca Gioda che, recatosi al campo un'ora prima dell'inizio della partita, ha comunicato che tutti i giocatori della squadra erano stati posti in quarantena fiduciaria dall'ASL, con provvedimento del 4/12/2021, in quanto entrati in contatto diretto con un giocatore della Società VANCHIGLIA, risultato positivo al test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 dopo la disputa della partita del 28/11/2021 contro l'USD BARCANOVA CALCIO; - considerato tuttavia che la suddetta Società aveva sì l'obbligo di rispettare le disposizioni comunicate dall'ASL, ma aveva ugualmente l'obbligo di informare tempestivamente di tale situazione il Comitato Regionale Piemonte VdA ed eventualmente la società avversaria, così da consentire la ricalendarizzazione della partita in oggetto; - rilevato altresì che, in base alle disposizioni impartite dai superiori organi federali e pubblicate dal Comitato Regionale Piemontee VdA con circolare n. 3 allegata al C.U. n. 15 del 4/09/2021 "La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5 [...]"e che, nel caso di specie, non risulta alcun giocatore della società USD BARCANOVA CALCIO positivo al test anti-Covid né manifestante sintomi sospetti; - ritenuto, quindi, che la non partecipazione alla partita da parte della Società USD BARCANOVA CALCIO non possa considerarsi giustificata, ma apprezzando comunque l'intento di non esporre non solo i propri tesserati ma anche l'arbitro e gli avversari al rischio di un contagio visti l'art. 53 comma 2 NOIF e l'art. 10 c. 1 CGS; DELIBERA - di sanzionare la Società USD BARCANOVA CALCIO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

USD BARCANOVA CALCIO - A.D.P. BSR GRUGLIASCO 0 - 3; - di non comminare ammende né ulteriori penalizzazioni a carico della Società USD BARCANOVA CALCIO

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it