C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 17/12/2021 – Delibera – • Gara STRESA SPORTIVA – BORGARO NOBIS
· Gara STRESA SPORTIVA – BORGARO NOBIS
Il Giudice Sportivo Territoriale,
- letto il reclamo presentato da parte della Società ASD STRESA SPORTIVA avverso la regolarità della gara disputata in data 15/12/2021 contro la soc. ASD BORGARO NOBIS 1965, semifinale di andata di Coppa Italia Eccellenza, preannunciato in data 15/12/2021 a mezzo PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed alla Società avversaria, e depositato sempre a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta nonché comunicato alla Società avversaria in data 16/12/2021, alle ore 15:03, in ottemperanza alla abbreviazione dei termini procedurali stabilita per le fasi regionali di Coppa Italia con CU FIGC n. 50/A, recepito dalla LND con il proprio CU n. 66 del 4/08/2021; - preso atto che con tale reclamo la Società ASD STRESA SPORTIVA si duole di un supposto errore tecnico dell'arbitro, asserendo che al minuto 28 della prima frazione di gioco, sul risultato di 0-0, sarebbe stata assegnata in favore dell'ASD BORGARO NOBIS 1965 una marcatura “fantasma”, dato che il tiro del calciatore Zunino avrebbe colpito l'esterno della rete e sarebbe ritornato in campo senza mai attraversare la linea di porta, fatto che sarebbe provato anche da un video realizzato da persone presenti sugli spalti; - rilevato tuttavia che a questo Giudice è precluso il ricorso alla prova televisiva ed altresì che, per espressa previsione dell'art. 65, lettera b) del C.G.S., dalla sua competenza sono esclusi “i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; - vista la Regola 5 del Regolamento di Giuoco, Edizione 2021, che al punto 2, secondo capoverso, sancisce espressamente che “Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell’arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate”; - ritenuto quindi che il reclamo presentato dalla Società ASD STRESA SPORTIVA verta su materia sottratta al potere valutativo e decisionale di questo Giudice Sportivo; DELIBERA - l’inammissibilità del reclamo presentato dalla società ASD STRESA SPORTIVA; - l’addebito alla società ASD STRESA SPORTIVA della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata. - di omologare il risultato conseguito in campo: STRESA SPORTIVA – BORGARO NOBIS 1 – 2