C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – • Gara L.G. TRINO – BIELLESE 1902

• Gara L.G. TRINO - BIELLESE 1902

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato in data 14/12/2021 dalla società ASD BIELLESE 1902, ritualmente preceduto in data 12/12/2021 dal preannuncio di reclamo corredato dalla ricevuta di pagamento del dovuto contributo, reclamo depositato presso gli Uffici del C.R. Piemonte e VdA ed inviato alla Società avversaria in pari a mezzo PEC, avverso il rinvio - per impraticabilità del terreno di gioco - della partita USD LG Trino - ASD BIELLESE 1902, calendarizzata per il 12/12/2021 alle ore 14:30, valevole per il Campionato Eccellenza Girone A; - esaminato il referto di gara, dal quale risulta che l'arbitro designato, Sig. Andrea Sacco di Novara, ha disposto il rinvio della partita con la seguente motivazione: "per impraticabilità del terreno di gioco. Tutto il terreno di gioco era ricoperto di neve. Una metà campo (quella coperta dalla tribuna) presentava parti in cui il terreno era ghiacciato, in particolare tutta l'area di rigore"; - analizzati il ricorso della ASD BIELLESE 1902, le controdeduzioni della società USD LG TRINO e le ulteriori repliche della reclamante, tutti corredati da documentazione, si possano così sintetizzare le ragioni delle contrapposte Società: da un lato, la reclamante si duole del fatto che, avendo nevicato nel Comune di Trino in data 8/12/2021 e successivamente in data 10/12/2021, nella seconda occasione in maniera modesta, la squadra di casa avrebbe potuto sgomberare il campo dalla neve e renderlo praticabile, dato che nelle 48 ore antecedenti la partita non vi erano state nuove precipitazioni, ovvero attivarsi per tempo per trovare un campo alternativo, e chiede dunque che la condotta avversaria sia valutata quale inadempimento a obblighi regolamentari con conseguente assegnazione in favore della ASD BIELLESE 1902 della vittoria a tavolino; - per contro, la società resistente afferma di aver agito nel pieno rispetto delle norme regolamentari, dato che successivamente alla nevicata dell'8/12/2021 aveva iniziato le opere di sgombero della neve, interrotte il giorno seguente a causa della nuova nevicata, e di essersi tempestivamente attivata presso il C.R. Piemonte e VdA nonché presso la società avversaria per chiedere il rinvio della partita. Ancora, la USD LG TRINO fa presente che la ASD BIELLESE 1902 non riscontrava la mail con la richiesta di assenso al rinvio e che pertanto cercava - pur non avendone l'obbligo - un campo alternativo disponibile per disputare la gara, ma senza successo; - rilevato che dai documenti allegati da ambo le parti risulta che in data 10/12/2021 vi siano effettivamente state precipitazioni a carattere nevoso in Trino; - che le temperature diurne e notturne potevano favorire il formarsi di ghiaccio sul terreno, specie su campo in erba naturale; - che il campo designato per la partita aveva una zona completamente in ombra (quella delle tribune, indicata anche dall'arbitro) dove, verosimilmente, la neve era ghiacciata;

- che risulta agli atti dichiarazione ufficiale e protocollata del Sindaco del Comune di Trino, attestante una copiosa nevicata nel territorio comunale in data 10/12/2021, tra le ore 10:30 e le ore 12:00, e dunque 51 ore antecedenti la disputa della gara; - che la società USD LG TRINO comunicava tempestivamente al C.R. Piemonte e VdA ed alla squadra avversaria la situazione, chiedendo - al pari di altre Società nel medesimo Campionato - il rinvio della gara; - che non risulta agli atti alcuna risposta da parte della ASD BIELLESE 1902; - che non risultano agli atti le caratteristiche del campo in erba sintetica indicato dalla ASD BIELLESE 1902 come valida alternativa per la disputa della gara, campo che - secondo le dichiarazioni della società USD LG TRINO - non è omologato per la Categoria Eccellenza; - che il tenore di alcuni messaggi scambiati in chat tra i tesserati delle due Società rileva l'esistenza di frizioni che poco hanno a che vedere con la corretta applicazione del Regolamento di gioco e che dunque non dovrebbero condizionare la leale collaborazione tra società sportive, come invece pare sia avvenuto nel caso di specie; - considerato che, con delibera pubblicata sul CU n. 1 dell'1/07/2021,il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di confermare, per la stagione sportiva 2021/2022, l'obbligo per le Società aderenti al Campionato di Eccellenza "di rimuovere la neve caduta prima delle 72 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di Campionato, ovvero di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti ed omologato per la categoria, che consenta il regolare svolgimento della gara "; - tenuto dunque conto che l'obbligo previsto dal Comunicato di cui sopra non sussiste nel caso di specie e preso altresì atto della buona volontà mostrata dalla Società USD LG TRINO che, pur non obbligata, ha comunque cercato un diverso campo di gioco, pur senza esito positivo; DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla società ASD BIELLESE 1902; - di disporre la ripetizione della gara, dando mandato al Comitato Regionale di disporre una nuova data per la disputa della stessa; - di trattenere l'importo versato dalla società reclamante a titolo di tassa.

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