C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 07/07/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. PIANA Gianpaolo, all’epoca dei fatti presidente della società U.C.D. Ovadese; del sig. GAVIO Aldo, all’epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Castelnovese Castenuovo; delle società U.C.D. Ovadese e A.C.D. Castelnovese Castenuovo, per rispondere rispettivamente:
Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. PIANA Gianpaolo, all’epoca dei fatti presidente della società U.C.D. Ovadese; del sig. GAVIO Aldo, all’epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Castelnovese Castenuovo; delle società U.C.D. Ovadese e A.C.D. Castelnovese Castenuovo, per rispondere rispettivamente:
- PIANA Gianpaolo, all’epoca dei fatti presidente della società U.C.D. Ovadese, per la violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., per aver, in data 20 settembre 2020, in occasione dell’incontro di calcio Ovadese – Gaviese, valido per il torneo di Coppa Italia Eccellenza/Promozione, consentito la presenza di pubblico sugli spalti dell’impianto sportivo, non osservando, in tal modo, la normativa dello Stato e le disposizioni della F.I.G.C. per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l’ingresso dei sostenitori negli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni sportive, in particolare l’art. 1, co. I, lett. E) ed F), del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, ulteriormente confermato nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e il protocollo di cui alle indicazioni emanate in data 10 agosto 2020 dalla F.I.G.C. “indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, ponendo in essere, in tal modo, un comportamento altresì contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all’attività sportiva. - GAVIO Aldo, all’epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Castelnovese Castenuovo, per la violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., per aver, in data 20 settembre 2020, in occasione dell’incontro di calcio Castelnovese Castelnuovo - Sale, valido per il torneo di Coppa Piemonte seconda/terza categoria, consentito la presenza di pubblico sugli spalti dell’impianto sportivo, non osservando, in tal modo, la normativa dello Stato e le disposizioni della F.I.G.C. per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l’ingresso dei sostenitori negli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni sportive, in particolare l’art. 1, co. I, lett. E) ed F), del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, ulteriormente confermato nel D.P.C.M. del 7 settembre 2020 e il protocollo di cui alle indicazioni emanate in data 10 agosto 2020 dalla F.I.G.C. “indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ponendo in essere, in tal modo, un comportamento altresì contrario ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in un rapporto riferibile all’attività sportiva. - la Società U.C.D. Ovadese, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, co. I, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente PIANA Gianpaolo, così come riportato al punto 1). - la Società A.S.D. Castelnovese Castelnuovo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, co. I, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente GAVIO Aldo, così come riportato al punto 2). Con atto del 15 febbraio 2021, pervenuto il 16 febbraio 2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni. Il procedimento trae origine da una segnalazione inviata dagli uffici della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I. con la quale veniva segnalato un articolo pubblicato dalla testata giornalistica “La Stampa” in data 22 settembre 2020 dal titolo “I ribelli del calcio: fanno entrare pubblico nonostante che il per il covid”, nonché un articolo giornalistico estrapolato dal sito Web della testata giornalistica locale “Il Piccolo”, dal titolo “Gare senza pubblico? Ovada in serie A”. Dalla lettura dei predetti articoli giornalistici emerge che, in data 20 settembre 2020, le società U.S.D. Ovadese e A.S.D. Castelnovese Castelnuovo, in occasione degli incontri, rispettivamente, di coppa Italia eccellenza/promozione Ovaldese – Gaviese (giocata ad Ovada) e di Coppa Piemonte seconda/terza categoria Castelnovese Castelnuovo – Sale (disputata a Castelnuovo Scrivia), è stato consentito l’accesso del pubblico, in violazione dei protocolli per il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 che vietavano l’ingresso dei sostenitori alle manifestazioni sportive. La predetta contestazione risultava avvalorata dalle dichiarazioni riportate dagli stessi soggetti deferiti agli organi di stampa e, in particolare, il sig. PIANA avrebbe dichiarato: “a nostro avviso il DPCM dell17 settembre consentiva eccome di aprire le porte accogliendo, ovviamente distanziati, gruppi di persone … Sono convinto che abbiamo rispettato le norme … La direttiva non è chiara, ecco perché ci siamo attivati annunciando in città e sui social che il Gerino sarebbe stato aperto”. Mentre il sig. GAVIO avrebbe dichiarato: “essendo un derby abbiamo aperto ai tifosi … Un derby dopo sei mesi di stop meritava qualche supporter”. Nel corso delle indagini veniva disposta l’audizione del sig. PIANA Gianpaolo il quale, in data 20 novembre 2020, confermava la presenza di pubblico in occasione della gara in argomento dichiarando che, trattandosi di un singolo evento sportivo di minore entità, riteneva esclusa l’applicazione della normativa anti CIVID. In sostanza, riteneva che la natura della manifestazione era tale da potersi considerare un evento singolo, e non un campionato speciale con sviluppo continuativo in più giornate. Anche con riferimento al sig. GAVIO Aldo, in data 6 novembre 2020, veniva disposta l’audizione, in occasione della quale confermava che “la gara in questione si era svolta alla presenza del pubblico (circa 40 – 45), ritenendo che l’ultima disposizione emanata dalla lega nazionale dilettanti il giorno prima della gara consentiva, a livello dilettantistico, l’ingresso limitato di pubblico”. Risultano acquisiti dalla Procura Federale: delega affidamento indagine; nota della Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I.; articolo giornalistico estrapolato dal sito Web del quotidiano “La Stampa” del 22.09.2020 e articolo giornalistico estrapolato dal sito Web della testata giornalistica locale “Il Piccolo”; foglio censimento stagione sportiva 2020/2021 della società U.S.D. Ovaldese; foglio censimento stagione sportiva 2020/2021 della società A.S.D. Castelnovese Castelnuovo; referto e distinta di gara relativi all’incontro di Coppa Italia eccellenza/promozione Ovaldese-Gaviese del 20 settembre 2020; referto e distinta di gara relativi all’incontro coppa Piemonte seconda/terza categoria Castelnovese Castelnuovo – Sale del 20 settembre 2020; comunicato ufficiale della società Ovaldese pubblicato in data 18 settembre 2020 sul profilo social network Facebook; verbale audizione del 20 novembre 2020 del sig. PIANA Gianpaolo; verbale audizione del 6 novembre 2020 sig. GAVIO Aldo; memoria difensiva del 19 gennaio 2021 sottoscritta dal sig. GAVIO Aldo. Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’Avv. Dellavalle Andrea, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. PIANA Gianpaolo. Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S., le quali tuttavia non aderivano. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, richiamando il contenuto dell’atto di deferimento, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione nei confronti dei sigg.ri PIANA Gianpaolo e GAVIO Aldo; l’ammenda di euro 1.000,00 ciascuna alle società U.S.D. Ovadese e A.S.D. Castelnovese Castelnuovo. Il sig. GAVIO dichiarava che, in occasione della gara indicata nel capo di incolpazione, si sarebbe attenuto al contenuto del protocollo della F.I.G.C. del 17 settembre 2020, secondo il quale, a pag. 11, la partecipazione del pubblico risultava consentita (fino a tutto il 7 ottobre 2020), su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e successive proroghe e modificazioni, per i singoli eventi sportivi di minore entità (esempio singole gare o tornei amichevoli). Risultava invece esclusa la partecipazione del pubblico alle partite delle competizioni ufficiali riconosciute di interesse nazionale e regionale dalla Federazione (esempio campionati ufficiali che prevedono uno sviluppo continuativo giornate). Il sig. GAVIO ha altresì dichiarato che, nell’autunno 2020, vi era molta confusione in virtù delle differenti interpretazioni fornite dai vari comitati regionali e provinciali. In ogni caso, il sig. GAVIO evidenziava come per la condotta contestata risultava elevata anche una sanzione pecuniaria di euro 400.00 dalla Polizia Stradale di Alessandria, immediatamente corrisposta, di cui produceva relativa documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti contestati risultano pienamente provati. Peraltro, gli stessi soggetti deferiti non negano l’addebito, sebbene abbiano fornito nel corso delle indagini una giustificazione al loro comportamento. Le argomentazioni esposte dal sig. GAVIO in sede di udienza appaiono meritevoli di accoglimento, considerato l’effettivo stato di confusione, che regnava su tutto il territorio nazionale e in ogni ambiente (non solo sportivo), nell’autunno 2020. Peraltro il provvedimento F.I.G.C. sopra citato, che avrebbe dovuto fornire chiarimenti in ordine alle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile, si prestava ad un’interpretazione in favore dell’apertura degli impianti sportivi in occasione di partite ad eliminazione diretta (come sono le competizioni in oggetto), ovvero non ricomprese in campionati ufficiali che prevedevano uno sviluppo su più giornate. Infine, è altresì doveroso considerare (e valorizzare) il comportamento tenuto dal sig. GAVIO nell’immediatezza della contestazione elevata dalla Polizia Stradale di Alessandria per la violazione dell’art. 4, co. I, D.L. n. 19 del 25.03.2020. Infatti, il sig. GAVIO, a riprova della buona fede e soprattutto della consapevolezza della condotta in cui era incorso, corrispondeva la relativa sanzione. Reiterare la punizione per una condotta che appare, solo latamente, caratterizzata da connotati sportivi, risulta oggettivamente superfluo.
P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara esenti da responsabilità i sigg.ri PIANA Gianpaolo e GAVIO Aldo, nonché le società U.S.D. Ovadese e A.C.D. Castelnovese Castenuovo e, per l’effetto, li assolve dall’illecito loro ascritto.
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