C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 07/07/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni, all’epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo; della sig.ra ZARIANI Marisa, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo; la società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere rispettivamente:
Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni, all’epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo; della sig.ra ZARIANI Marisa, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo; la società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere rispettivamente:
- VISCOMI Giovanni, all’epoca dei fatti segretario con poteri di firma della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., dell’art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l’attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento; 2. ZARIANI Marisa, all’epoca dei fatti presidente della società U.S.D. Juventus Domo, per la violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S., dell’art. 33, co. I, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al sig. ZURLO Germano di svolgere, nella stagione sportiva 2018/2019, l’attività di preparatore atletico/vice allenatore della società U.S.D. Juventus Domo senza provvedere al suo preventivo tesseramento; 3. la Società U.S.D. Juventus Domo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, co. I, per il comportamento posto in essere dal suo presidente ZARIANI Marisa e dal suo tesserato VISCOMI Giovanni, come sopra descritti, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo tesserato ZURLO Giovanni. Con atto del 1 settembre 2020, pervenuto il 4 settembre 2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni. Il procedimento trae origine dall’esposto, datato 21 giugno 2019, sottoscritto dal sig. ROSSI Franco, delegato provinciale alle Corti Federali dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio - Gruppo Provinciale Novara e VCO, con il quale denunciava il comportamento del sig. ZURLO Germano: quest’ultimo, nella stagione sportiva 2018/2019, si era reso responsabile della violazione di norme federali in quanto aveva svolto attività di allenatore in seconda e preparatore atletico della prima squadra della società U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato di Promozione - girone A, sino alla sesta giornata di campionato, allorché esonerato l’allenatore Antonio Talarico, anche l’attività degli altri componenti dello staff tecnico si interrompeva, e da metà novembre 2018 il sig. ZURLO Germano assumeva la conduzione tecnica della società A.S.D. Gravellona San Pietro, partecipante al campionato di Seconda Categoria - girone A. Nel corso delle accurate indagini veniva acquisito: estratto banca dati AS400 di ZURLO Germano; estratto banca dati AS400 di U.S.D. Juventus Domo, A.S.D. Gravellona San Pietro e S.S.D. Stresa Sportiva; estratto del Settore Tecnico posizione ZURLO Germano; foglio censimento dell’U.S.D. Juventus Domo relativi alla stagione sportiva 2018/2019 e 2019/2020; copia distinte di gara dell’U.S.D. Juventus Domo, partecipante al campionato Promozione - girone A, stagione sportiva 2018/2019 riferite al periodo novembre 2018 e maggio 2019; verbale audizione sig. ZURLO Germano, allenatore dello Stresa Sportiva, effettuato il 13 giugno 2020; verbale audizione sig. VISCOMI Giovanni, segretario della U.S.D. Juventus Domo, effettuata il 16 giugno 2020; memoria difensiva avv. Federica Bottacin del 24 luglio 2021; estratti testate giornalistiche sportive locali. Nella seduta del 2 luglio 2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Dellavalle Andrea, in rappresentanza della Procura Federale; il sig. VISCOMI Giovanni e la sig.ra ZARIANI Marisa, in proprio e in qualità di presidente della società U.S.D. Juventus Domo, nonché il loro difensore avv. Patrizia Adamczyk. Preliminarmente, il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127, C.G.S., tuttavia, considerato che le parti non intendevano addivenire ad alcun accordo in merito, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione nei confronti del sig. VISCOMI Giovanni; mesi 4 di inibizione nei confronti della sig.ra ZARIANI Marisa; ammenda di euro 400,00 nei confronti della società U.S.D. Juventus Domo. Il sig. VISCOMI ribadiva che, fin del primo incontro, l’allenatore sig. Talarico aveva richiesto di avvalersi di un collaboratore, tuttavia, gli era stata negata tale possibilità, stante le dimensioni ridotte della società e per le limitate risorse economiche. Il sig. VISCOMI ha altresì dichiarato di non aver mai visto all'interno della società, ovvero sul campo di allenamento, il sig. Zurlo, che non conosceva, ma di averlo visto solamente visto qualche volta in tribuna. La sig.ra ZARIANI, associandosi alle considerazioni del sig. VISCOMI, aggiungeva che il sig. Zurlo non era mai stato autorizzato a svolgere attività per conto della società che rappresentava. A domanda del collegio giudicante, i soggetti deferiti dichiaravano di non aver mai letto, né personalmente né indirettamente, le testate giornalistiche che riportavano il sig. Zurlo nell'organigramma della società. Il difensore avv. Adamczyc richiamava la memoria in atti e insisteva, in primo luogo, per la declaratoria di estinzione del procedimento stante il decorso dei termini (endoprocedimentali e complessivi) e, nel merito, nel proscioglimento dei soggetti deferiti stante il mancato raggiungimento di prova certa in ordine alla commissione dell'illecito contestato. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di improcedibilità deve essere respinta atteso che, a seguito del deferimento, pervenuto in data 4 settembre 2020, il Tribunale Federale fissava (immediatamente) udienza il 20 novembre 2020, rispettando pertanto il termine di cui all’articolo 93, co. I, C.G.S. Peraltro, la norma secondo cui “l’udienza deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento” appare di carattere ordinatorio, atteso che non è prevista alcuna sanzione in caso di mancato rispetto del termine. Successivamente alla fissazione dell’udienza, per le ragioni ben note relative alla situazione pandemica mondiale, gli uffici del Tribunale Federale rimanevano chiusi e di conseguenza risultava impossibile svolgere - anche per i giudici federali - alcun tipo di attività. Tale chiusura degli uffici impone, a parere del Tribunale, la sospensione dei termini, in virtù del generale principio previsto nell’articolo 38, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. (espressamente richiamato dall’art. 110, co. V, C.G.S.) secondo il quale “il corso dei termini è sospeso in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante…”. Infatti, si ribadisce, i giudici federali, nel periodo di chiusura degli uffici federali, erano impossibilitati a svolgere alcun tipo di attività (anche da remoto), Non appena gli organi federali decretavano la riapertura dei locali del Tribunale Federale (maggio 2021), veniva immediatamente calendarizzata l’udienza all’11 giugno 2021, tempestivamente comunicata alle parti nel rispetto dei termini di cui all’art. 93, C.G.S., le quali chiedevano di parteciparvi ‘da remoto’. Tuttavia, stante l'impossibilità di stabilire un collegamento valido, l'udienza veniva rinviata al 2 luglio 2021 ‘in presenza’. Rispetto alle ulteriori eccezioni difensive giova evidenziare che la mancata audizione del soggetto deferito, espressamente richiesta a seguito di memoria difensiva, non costituisce compromissione del diritto di difesa. Infatti, le argomentazioni che il soggetto deferito avrebbe esposto personalmente risultano adeguatamente sviluppate nel corpo della memoria (oltre che in sede di udienza), di talché (anche in virtù delle cautele in vigore durante il periodo delle indagini) l’audizione personale della parte si presentava ultronea. Peraltro, alla mancata audizione personale richiesta dalla parte non corrisponde alcuna espressa causa di nullità degli atti successivamente compiuti. Quanto al merito della vicenda si osserva quanto segue: a) le dichiarazioni del sig. Zurlo Germano, destinatario di autonomo procedimento innanzi agli organi del Settore Tecnico, appaiono credibili e in grado di confermare l'ipotesi accusatoria. Il predetto ha riferito di aver richiesto più volte alla società Juventus Domo di procedere al suo tesseramento ma di aver ricevuto risposte negative, adducendo l'impossibilità di individuarne un ruolo adatto nell'organigramma societario; b) le predette dichiarazioni sono confermate dal sig. Talarico Antonio, il quale ha dichiarato che, per la stagione 2018/ 2019, in qualità di allenatore della prima squadra della società Juventus Domo, si era avvalso della preziosa collaborazione del sig. Zurlo Germano, in qualità di preparatore atletico della prima squadra; c) le predette dichiarazioni appaiono inoltre avvalorate dagli articoli web di testate giornalistiche locali, dalle quali emerge l'incarico conferito al sig. Talarico, e al preparatore atletico sig. Zurlo, mai smentite all’epoca della pubblicazione dai soggetti oggi deferiti; d) le argomentazioni difensive sviluppate dal sig. VISCOMI non appaiono credibili nella parte in cui sostiene di non sapere chi fosse il sig. Zurlo, in quanto avrebbe svolto solamente compiti di segreteria e quindi di non aver mai assistito ad allenamenti della prima squadra. Peraltro, tali dichiarazioni risultano in parte contraddette da quanto riferito dal VISCOMI in sede di udienza nella parte in cui ammetteva di conoscere il sig. Zurlo, poiché presente talvolta in tribuna. Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal sig. Zurlo, unitamente ai riscontri sopra elencati, appaiono sufficienti per confermare il fondamento dell’incolpazione. Sebbene non formalmente tesserato, probabilmente in ragione del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il sig. Zurlo affiancava il sig. Talarico nella gestione tecnica della prima squadra della Juventus Domo. I soggetti deferiti non potevano, considerato il ruolo rivestito all'interno della società, non essere a conoscenza di tale collaborazione, sebbene non vi fosse stato un accordo rispetto all’inquadramento e un formale tesseramento. Altrettanto inverosimile che i soggetti oggi deferiti non fossero venuti a conoscenza - direttamente o indirettamente - della pubblicazione degli articoli sulle testate giornalistiche locali, in relazione alle quali non presero alcuna distanza, a riprova della tacita accettazione del rapporto che si era instaurato con il sig. Zurlo. A fronte di quanto sopra, ritenendo infondate le argomentazioni difensive, si ritiene che la responsabilità dei soggetti deferiti sia stata adeguatamente provata. Quanto al trattamento sanzionatorio le richieste formulate dalla Procura Federale - assolutamente proporzionate alla violazione commessa - appaiono meritevoli di integrale accoglimento. P.Q.M. Il Tribunale Federale dichiara i sigg.ri VISCOMI Giovanni e ZARIANI Marisa responsabili dell'illecito loro scritto e, per l’effetto, applica ai medesimi la sanzione dell’inibizione per mesi 4; dichiara altresì responsabile, ex art. 6, co. I e II, C.G.S., la società U.S.D. Juventus Domo e, per l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell'ammenda di euro 400.
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