C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 21/07/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di COLONNA Ignazio, consigliere della società ASD ASTI e della società ASD ASTI, per rispondere rispettivamente:

Deferimento della Procura Federale nei confronti di COLONNA Ignazio, consigliere della società ASD ASTI e della società ASD ASTI, per rispondere rispettivamente:

 

1. COLONNA Ignazio, consigliere della società ASD ASTI, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 19, co. III, e 9, co. II, C.G.S., in quanto sebbene sottoposto alla sanzione dell’inibizione per anni 3 inflitta con decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Piemonte pubblicata con C.U. n.79 del 20.6.2019, in tre occasioni ha violato il divieto di accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione della disputa di altrettante gare; 2. la Società ASD ASTI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, co. II, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo consigliere COLONNA Ignazio. Con atto dell'8 giugno 2021, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni. Nella seduta dell’9.7.2021, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Antonio BAGLIVO, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Davide Gatti, difensore del sig COLONNA Ignazio e della società ASD ASTI, nonché il sig. COLONNA Ignazio e il sig. Antonio ISOLDI, Presidente della Società ASD ASTI. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Non vi era accordo fra le parti. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione nei confronti del sig. COLONNA Ignazio; ammenda di euro 700,00 nei confronti della società ASD ASTI. L’avv. Gatti chiedeva il proscioglimento per la sostanziale non illiceità delle condotte e in ogni caso il contenimento delle sanzioni anche alla luce del comportamento totalmente collaborativo del COLONNA nel corso delle indagini. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti risultano provati, ma la loro gravità non pare tale da consentire la applicazione delle sanzioni richieste dall’Ufficio della Procura Federale. La “ingenuità” del comportamento del Colonna, la sua ampia ammissione fino ad ammettere ingressi nel terreno di gioco ulteriori rispetto a quello che gli era stato contestato in sede di indagini, sono elementi da considerare nella corretta quantificazione della sanzione che deve essere mantenuta prossima ai minimi edittali. P. Q. M. Il Tribunale Federale: - condanna i soggetti deferiti per le violazioni contestate e per l’effetto applica a Ignazio COLONNA la sanzione della inibizione per mesi uno; alla società ASD ASTI la sanzione della ammenda di euro 100,00 (euro cento/00)

 

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