C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Domenico Mallardo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Venaria Reale, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., nonché della società ASD Venaria Reale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6 comma 1 C.G.S. in conseguenza del comportamento ascritto al suo Presidente

Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Domenico Mallardo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Venaria Reale, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., nonché della società ASD Venaria Reale, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6 comma 1 C.G.S. in conseguenza del comportamento ascritto al suo Presidente

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 24.06.2021, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il sig. Mallardo Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Venaria Reale, per avere consentito, in occasione del torneo nazionale “Calcio e Coriandoli”, categoria Esordienti 1° e 2° anno, tenutosi dal 14.12.2019 al 16.2.2020 presso l’impianto sportivo “Don Giacomo Mosso” in Venaria Reale, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento nei giorni 15-16 febbraio 2020, l’accesso e l’utilizzo ai giocatori partecipanti al torneo degli spogliatoi della “Tribuna 1000” del predetto impianto sportivo, sebbene la Tribuna in questione non fosse stata conferita in concessione dal Comune, proprietario dell’immobile, alla ASD Venaria Reale, e nonostante la Tribuna stessa, i locali al piano seminterrato e le aree esterne fossero state oggetto di un’ordinanza (n. 33/2019) che disponeva il divieto di accesso e ne sospendeva l’agibilità. Deferiva altresì la ASD Venaria Reale a titolo di responsabilità diretta in conseguenza del comportamento ascritto al suo Presidente. All’udienza del 24.09.2021, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv. Andrea Della Valle in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Antonino Esta, Presidente pro tempore della ASD Venaria Reale. Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale informava la società deferita della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 127 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti concordavano quindi l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 800,00 per la ASD Venaria Reale. Per quanto riguarda invece la posizione del sig. Domenico Mallardo, non presente all’udienza, si procedeva con il giudizio; all’esito della discussione il Procuratore Federale richiedeva per il medesimo l’applicazione della sanzione di mesi tre di inibizione. MOTIVI DELLA DECISIONE I) Relativamente alla posizione della ASD Venaria Reale Vista la richiesta formulata dal Presidente della ASD Venaria Reale di definizione del procedimento a norma dell’art. 127 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni contestate, Considerato che l’entità della sanzione proposta dalla Procura Federale appare congrua, il Tribunale Federale Territoriale provvede come in dispositivo. II) Relativamente alla posizione del sig. Domenico Mallardo Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al sig. Mallardo. L’esito dell’istruttoria ha infatti confermato che il Presidente della ASD Venaria Reale all’epoca dei fatti aveva consentito nei giorni 15-16.2.2020, in occasione del torneo nazionale “Calcio e Coriandoli”, categoria Esordienti 1 e 2 anno, tenutosi dal 14.12.2019 al 16.2.2020 presso l’impianto sportivo “Don Giacomo Mosso” in Venaria Reale, l’accesso e l’utilizzo ai giocatori partecipanti al torneo degli spogliatoi della “Tribuna 1000”, nonostante tale impianto non fosse stato conferito in concessione alla società dal Comune, proprietario dell’immobile ed anzi il medesimo fosse stato dichiarato non agibile da un’ordinanza urgente (n. 33/2019) che ne disponeva il divieto di accesso. I fatti sopra descritti hanno trovato conferma dalle dichiarazioni rese dal genitore di uno dei ragazzi partecipanti al torneo, corredate da riprese video, e sono stati ammessi dal Presidente in carica della società deferita. In ragione delle suesposte considerazioni, tenuto anche conto delle possibili conseguenze di carattere assicurativo derivanti dall’utilizzo di un impianto non agibile, pienamente congrua appare l’entità della sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Mallardo. Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale COSI’ DELIBERA - Ai sensi dell’art. 127 C.G.S. applica alla ASD Venaria la sanzione dell’ammenda di € 800,00. - Commina al sig. Domenico Mallardo la sanzione dell’inibizione per mesi tre.

 

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