C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2021 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti della U.S.D. OVADESE SILVANESE e del Signor PIANA GIAMPAOLO nella sua qualità di Presidente Pro tempore della predetta società per rispondere, – il Signor PIANA GIAMPAOLO, nella sua qualità di Presidente della U.S.D. OVADESE SILVANESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. , in relazione a quanto prescritto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, degli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett.D, del Regolamento del Settore tecnico, nonché dell’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D., per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile Roberto Pastorino della squadra partecipante al campionato di Promozione organizzato dalla L.N.D.-C.R. Piemonte Valle d’Aosta; – USD OVADESE SILVANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giampaolo Piana e Roberto Pastorino.

Deferimento della Procura Federale nei confronti della U.S.D. OVADESE SILVANESE e del Signor PIANA GIAMPAOLO nella sua qualità di Presidente Pro tempore della predetta società per rispondere, - il Signor PIANA GIAMPAOLO, nella sua qualità di Presidente della U.S.D. OVADESE SILVANESE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. , in relazione a quanto prescritto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, degli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett.D, del Regolamento del Settore tecnico, nonché dell’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D., per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile Roberto Pastorino della squadra partecipante al campionato di Promozione organizzato dalla L.N.D.-C.R. Piemonte Valle d’Aosta; - USD OVADESE SILVANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Giampaolo Piana e Roberto Pastorino.

 

Con atto del 7 luglio 2021 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il Signor PIANA GIAMPAOLO, nella sua qualità di Presidente della U.S.D. OVADESE SILVANESE nonché la U.S.D. OVADESE SILVANESE per la violazione delle norme epigrafate, nelle loro rispettive funzioni: il Presidente PIANA GIAMPAOLO, nella stagione sportiva 2019/2020, per il mancato tesseramento del tecnico signor Pastorino Roberto, iscritto nei ruoli del Settore tecnico quale allenatore UEFA; la U.S.D. OVADESE SILVANESE quale società cui appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle violazioni e comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Con nota del 22.3.2021 il segretario del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. a definizione per cessata materia del contendere del lodo n.39/01 reso tra la U.S.D. Ovadese Silvanese e l’allenatore signor Pastorino Roberto per il mancato pagamento dei compensi pattuiti con accordo 30.10.2019 per la stagione 2019/2020, rimetteva gli atti della vertenza alla Procura Federale, segnalando l’attività di allenatore senza il prescritto tesseramento svolta dal tecnico signor Pastorino Roberto. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all'accertamento dei fatti e, segnatamente: la trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Collegio Arbitrale e relativi allegati; il lodo arbitrale n.39/01 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicato con C.U. n.4/2020; copia dell’accordo economico stipulato tra le parti in data 30.10.2019; scheda tesseramento federale del tecnico signor Pastorino Roberto; scheda AS400della società U.S.D Ovadese Silvanese. L’U.S.D Ovadese Silvanese trasmetteva memoria difensiva 7.6.2021 con la quale precisava che la mancata formalizzazione del tesseramento dipendeva da un mero disguido, dovuto al fatto che la richiesta dei documenti originali da parte del comitato provinciale era pervenuta su mail della società non più in uso, conseguentemente non letta, e successivamente il campionato era stato sospeso con conseguente sospensione dell’attività amministrativa della società; chiedeva pertanto di tenere conto della buona fede sia della società che del tecnico. La Procura riteneva provato il fatto e di non rilevare elementi utili per il proscioglimento.

Nella seduta del 24.9.2021, avanti a questo Tribunale Federale, così rinviata dal 17.9.2021 per l’assenza della Procura Federale, compariva il signor Piana Giampaolo e l’Avv. Andrea Della Valle in rappresentanza della Procura Federale, il quale, ribadendo la sussistenza del fatto, richiedeva l’applicazione della sanzione di mesi 6 di inibizione al signor Piana Giampaolo e di € 600,00 di ammenda alla USD OVADESE SILVANESE. Il signor Piana Giampaolo precisava che, a seguito delle dimissioni del tecnico precedente, regolarmente tesserato, nell’ottobre del 2019, la società aveva provveduto a stipulare accordo economico con il tecnico Roberto Pastorino, e che tale accordo era stato trasmesso via e –mail alla DELEGAZIONE Provinciale di Alessandria; quest’ultima aveva fatto pervenire richiesta della documentazione originale per provvedere al tesseramento con mail inviata all’indirizzo info@usdovadese.it in data 25.11.2019, data nella quale la società aveva il diverso indirizzo e-mail gianpaolo.piana1971@gmail.com, tuttora attivo e pubblicato nel portale e dunque non ne aveva preso visione; a ciò aveva fatto seguito la sospensione del campionato per la nota pandemia e la sospensione delle attività amministrative della società. Esibiva l’originale dell’accordo economico sottoscritto con il tecnico e precisava che la società lo aveva adempiuto, richiedendo di tenere conto della buona fede della società nello svolgimento del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze delle indagini consentono di ritenere provato il fatto della mancata regolarizzazione del procedimento di tesseramento dell’allenatore a carico degli incolpati. Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e dalle stesse dichiarazioni dell’incolpato Piana Giampaolo emerge infatti che il tesseramento del tecnico non venne portato a compimento per il mancato deposito della documentazione originale richiesta dalla Delegazione Provinciale. E’ a dirsi tuttavia che le circostanze del fatto esposte dal signor Piana Gianpaolo ovvero l’avvenuta trasmissione via e-mail alla Delegazione provinciale di Alessandria dell’accordo economico sottoscritto (ed esibito in originale), l’avvenuto (e documentato) mutamento di indirizzo e-mail della società e l’invio della email di sollecito da parte della Delegazione al vecchio indirizzo, unitamente alla successiva sospensione del campionato, inducono a ritenere diminuita la gravità del fatto di incolpazione e pertanto equa l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione al signor Piana Giampaolo e dell’ammenda di € 200,00 alla società. P. Q. M. Il Tribunale Federale, - dichiara il sig. PIANA GIAMPAOLO responsabile della violazione ascrittagli e, per l'effetto, infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi 2(due). - dichiara la società USD OVADESE SILVANESE responsabile della violazione ascrittale, e, per l'effetto, le infligge la sanzione di 200,00(duecento) euro di ammenda.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it