C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 24/03/2022 – Delibera – Deferimento da parte della Procura Federale della G.S.D. LA PIANESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. degli atti e comportamenti posti in essere dal calciatore Reynoso Tenorio Sanangelo Vincenzo in violazione dell’art. 4 comma 1, 32 comma 2 C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere in occasione della richiesta di tesseramento per la società deferita dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato per federazioni estere

Deferimento da parte della Procura Federale della G.S.D. LA PIANESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S. degli atti e comportamenti posti in essere dal calciatore Reynoso Tenorio Sanangelo Vincenzo in violazione dell’art. 4 comma 1, 32 comma 2 C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F., per avere in occasione della richiesta di tesseramento per la società deferita dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato per federazioni estere

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21.2.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale, per violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 C.G.S., la G.S.D. LA PIANESE, in considerazione del fatto che il giocatore Reynoso Tenorio Sanangelo Vincenzo, cittadino peruviano, in occasione della richiesta di tesseramento per la società stessa, aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera; al contrario, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla Federazione Calcio Peruviana, si era accertato che il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per le società “SPORT HUANCAYO “, “CIENCIANO” e “CULT LOS PRECURSORES”, alla stessa federazione regolarmente affiliate. All’udienza del 18.3.2021, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano il dott. Antonio BAGLIVO in rappresentanza della Procura Federale ed il dirigente della società deferita sig. Michele GRICONE, per delega del Presidente. Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale avvertiva la società deferita della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 127 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), ma la società richiedeva di procedersi con il giudizio. La G.S.D. LA PIANESE evidenziava tra l’altro l’impossibilità materiale per le società sportive di accertare l’eventuale tesseramento dei giocatori e richiedeva il proscioglimento o comunque il contenimento delle sanzioni nei minimi. Il Procuratore Federale concludeva con la richiesta di comminare alla società deferita la sanzione dell’ammenda di € 500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Codesto Organo Giudicante, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene acclarate le violazioni ascritte a titolo di responsabilità oggettiva alla società deferita. Risulta infatti documentalmente provato che il giocatore Reynoso Tenorio Sanangelo Vincenzo, in occasione della richiesta di tesseramento per la società stessa, aveva dichiarato di non essere mai stato tesserato per alcuna federazione estera. Le verifiche effettuate hanno invece consentito di accertare che tale dichiarazione non risponde al vero, in quanto il predetto calciatore risulta essere stato tesserato per ben tre società affiliate alla federazione calcistica peruviana. Le circostanze di cui sopra comportano quindi che la società deferita debba essere ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 2 C.G.S., delle false dichiarazioni rilasciate dal giocatore Reynoso Tenorio Sanangelo Vincenzo, in violazione dell’art. 4 comma 1, 32 comma 2 C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. Tuttavia le effettive difficoltà di accertare tali circostanze da parte della società deferita e la sua apparente buona fede giustificano l’applicazione di una sanzione decisamente più ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale. In base alle suesposte argomentazioni il Tribunale Federale Territoriale COSI’ DELIBERA Commina alla G.S.D. LA PIANESE la sanzione dell’ammenda di € 150,00.

 

 

 

 

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